Crollo ponte “Morandi”, soggetti ad Irpef o Ires i contributi agli autotrasportatori
A seguito del crollo del “ponte Morandi” di Genova, l’art. 5, comma 3, del D.L. 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modifiche dalla Legge 16 novembre 2018, n. 130 (come modificato dall’art. 33, comma 1, lettera a), del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modifiche dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8) aveva stanziato risorse destinate al ristoro delle maggiori spese affrontate dagli autotrasportatori per la forzata percorrenza di tratti autostradali e stradali aggiuntivi rispetto ai normali percorsi.
La norma è stata attuata con il D.M. 24 dicembre 2018. Al riguardo, con la Risposta all’istanza di interpello 11 febbraio 2021, n. 98 , l’Agenzia delle Entrate ha precisato che tali contributi sono rilevanti ai fini della determinazione della base imponibile Ires e Irpef.