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Dal 30 marzo le domande di contributo a fondo perduto. Approvato il modello

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Con il Provvedimento direttoriale 23 marzo 2021 , l’Agenzia delle Entrate ha definito le regole per accedere ai contributi a fondo perduto previsti dall’art. 1 del decreto “Sostegni” (D.L. 22 marzo 2021, n. 41), ed approvato il relativo modello.

In particolare:

  1. l’istanza contiene le seguenti informazioni:
    a. il codice fiscale del soggetto, persona fisica o persona non fisica, che chiede il contributo;
    b. il codice fiscale del legale rappresentante del soggetto che chiede il contributo, nei casi in cui quest’ultimo sia diverso dalla persona fisica, o, nel caso in cui il soggetto richiedente sia minore o interdetto, il codice fiscale del rappresentante legale;
    c. nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che prosegue l’attività di un soggetto deceduto, il codice fiscale del de cuius;
    d. l’indicazione se i ricavi o compensi del secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del D.L. n. 41/2021 sono inferiori o uguali a 100.000 euro, sono superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro, sono superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione, sono superiori a 1 milione e fino a 5 milioni oppure sono superiori a 5 milioni e fino a 10 milioni;
    e. l’indicazione se il soggetto richiedente ha attivato la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019;
    f. l’importo medio mensile del fatturato e dei corrispettivi riferiti alle operazioni effettuate nel 2019;
    g. l’importo medio mensile del fatturato e dei corrispettivi riferiti alle operazioni effettuate nel 2020;
    h. la scelta, irrevocabile, se utilizzare l’intero importo del contributo come credito d’imposta oppure ottenere il versamento diretto;
    i. l’IBAN del conto corrente intestato al soggetto richiedente il contributo;
    l. il codice fiscale dell’eventuale soggetto incaricato della trasmissione telematica dell’istanza e l’eventuale dichiarazione sostitutiva, resa da quest’ultimo, relativa al conferimento di una specifica delega, da parte del richiedente, per l’invio dell’istanza stessa;
    m. la dichiarazione che il richiedente non è un ente pubblico di cui all’art. 74 del Tuir, un intermediario finanziario o una società di partecipazione di cui all’art. 162-bis del Tuir; n. la data di sottoscrizione e la firma dell’istanza;
  2. a decorrere dal prossimo 30 marzo, e fino al 28 maggio 2021, è possibile inviare la domanda all’Agenzia delle Entrate, anche attraverso un intermediario (l’orario sarà reso noto successivamente). A tal fine è utilizzabile l’apposito modello, con le relative istruzioni;
  3. è possibile accedere alla procedura con le credenziali Spid, Cie o Cns oppure Entratel dell’Agenzia;
  4. a fronte della presentazione dell’istanza, sarà rilasciata una ricevuta;
  5. l’istanza va inoltrata attraverso i canali telematici dell’Agenzia o mediante la piattaforma web messa a punto da Sogei, disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”;
  6. in caso di esito positivo dell’istruttoria, nella medesima area riservata l’Agenzia comunicherà l’avvenuto mandato di pagamento oppure il riconoscimento dello stesso come credito d’imposta;
  7. il contributo sarà accreditato direttamente sul conto corrente indicato nella richiesta o, a scelta irrevocabile del contribuente, potrà essere utilizzato come credito d’imposta in compensazione.

L’Agenzia delle Entrate, inoltre, al fine di agevolare la presentazione delle domande, ha reso disponibile una Guida con istruzioni e consigli per la corretta presentazione delle istanze e per verificarne l’iter on line.

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