Dall’istanza di autotutela vanno esclusi i rilievi sulla fondatezza della pretesa tributaria
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Con l’ordinanza 22 giugno 2018, n. 18999 , pubblicata lo scorso 17 luglio, la quinta sezione civile della Corte di Cassazione ha precisato alcuni importanti principi in materia di autotutela in ambito tributario, confermando un consolidato orientamento esistente in materia.
In particolare:
- l’istanza di autotutela del contribuente non determina per il Fisco alcun obbligo giuridico di provvedere e, tanto meno, di agire nel senso prospettato dal contribuente stesso;
- avverso l’atto con il quale l’Amministrazione manifesta il rifiuto di ritirare, in via di autotutela, un atto impositivo divenuto definitivo non è esperibile una autonoma tutela giurisdizionale, sia per la discrezionalità propria dell’attività di autotutela, sia per l’inammissibilità di un nuovo sindacato giurisdizionale sull’atto di accertamento munito del carattere di definitività. Ragionando diversamente, infatti, si darebbe ingresso ad una controversia sulla legittimità di un atto impositivo ormai definitivo (in tal senso si segnalano le pronunce delle Sezioni Unite della Suprema Corte nn. 2870, 3698 e 16097/2009);
- contro il rifiuto espresso di autotutela potrà esercitarsi solo un sindacato sulla legittimità del rifiuto stesso e non anche sulla fondatezza della pretesa tributaria, ciò che comporterebbe un’indebita sostituzione del giudice nell’attività amministrativa propria dell’Amministrazione finanziaria (Cass. n. 11457/2010, n. 10020/2012 e nn. 25563, 15194 e 255524/2014);
- il contribuente che chiede all’Amministrazione finanziaria di ritirare, in via di autotutela, un avviso di accertamento divenuto definitivo, non può limitarsi a dedurre eventuali vizi dell’atto medesimo, la cui deduzione deve ritenersi definitivamente preclusa, ma deve prospettare l’esistenza di un interesse di rilevanza generale dell’Amministrazione alla rimozione dell’atto giacchè fuori da tale situazione, l’atto con il quale l’amministrazione finanziaria manifesta il rifiuto di ritirare in autotutela un atto impositivo divenuto definitivo – stante la relativa discrezionalità – non è suscettibile di essere impugnato innanzi alle commissioni tributarie (così, Sezioni Unite n. 3698/2009);
- il sindacato giurisdizionale sull’impugnato diniego, espresso o tacito, di procedere ad un annullamento in autotutela può riguardare soltanto eventuali profili di illegittimità del rifiuto dell’Amministrazione, in relazione alle ragioni di rilevante interesse generale che giustificano l’esercizio di tale potere, e non la fondatezza della pretesa tributaria, atteso che altrimenti si avrebbe un’indebita sostituzione del giudice nell’attività amministrativa o un’inammissibile controversia sulla legittimità di un atto impositivo ormai definitivo (Cass. n. 7616/2018, n. 1965/2018 e n. 20314/2017).