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Decadenza rottamazione cartelle. La soluzione è una nuova rateazione

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Il D.L. n. 215/2023 , c.d. decreto Milleproroghe, post conversione in legge ha riammesso alla rottamazione delle cartelle i contribuenti che non hanno pagato le prime due rate alla data del 18 dicembre scorso. Infatti, grazie al D.L. n. 215/2023 , le prime due rate potevano essere versate entro il 20 marzo 2023. La proroga riguardava anche la terza rata, in scadenza al 28 febbraio.

Nonostante la proroga, c’è chi non è riuscito a pagare, perdendo i vantaggi della sanatoria. La decadenza della rottamazione si ha anche in ipotesi di tardivi o parziali versamenti delle rate.

Detto ciò, c’è comunque una soluzione per chi aveva già rateizzato il debito senza decadere dal piano di dilazione, che poi è stato oggetto di domanda di rottamazione, successivamente divenuta inefficace per mancato pagamento delle rate al 20 marzo. In tale caso sarà possibile richiedere un nuovo piano di rateazione, ex art. 19 del D.P.R. n. 602/1973.  In tal modo si va a ristabilire il plafond di rate che il contribuente può non versare senza che ciò comporti la decadenza piano. Inoltre eventuali rate non versate rispetto alla vecchia dilazione pre-rottamazione non andranno conteggiate.

L’inadempienza e la decadenza dei piani di rateazione
Rateazioni in essere all’8 marzo 2020 (21 febbraio per i soggetti in zona rossa D.P.C.M. 1° marzo 2020) Mancato pagamento di 18 rate anche non consecutive Art. 3, comma 1, D.L. n. 146/2021
Rateazioni concesse dopo l’8 marzo e fino al 31 dicembre 2021 Mancato pagamento di 10 rate anche non consecutive Art. 13-decies, comma 4 e 5, D.L. n. 137/2020
Rateazioni presentate dal 1° gennaio 2022 Mancato pagamento di 5 rate anche non consecutive Art. 19 D.P.R. n. 602/73
Rateazioni presentate dal 16 luglio 2022 Mancato pagamento di 8 rate anche non consecutive Art. 15-bis  del D.L. n. 50/2022, post conversione in legge.

Non rimane invece che pagare tutto il debito, senza possibilità di attivare una nuova dilazione ex art. 19, nel caso in cui il debitore non ha pagato le rate della rottamazione al 20 marzo rispetto a debiti per i quali era decaduto da una dilazione richiesta dal 16 luglio 2022 in avanti. In tale caso è sbarrata la strada ad una nuova rateazione.

Si vedano a tal proposito le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco 2024.

Viceversa, in base all’art. 15-bis , comma 3, del D.L. n. 50/2022, in caso di decadenza dal beneficio della rateazione concessa a seguito di richieste presentate anteriormente al 16 luglio 2022, il carico può essere nuovamente rateizzato se, alla data di presentazione della nuova richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate.

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