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Decreto Aiuti-quater: il contributo per l’adeguamento dei registratori attende il decreto attuativo

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Il decreto Aiuti-quater (D.L. n. 176/2022) ha introdotto all’art. 8 un contributo per l’adeguamento dei misuratori fiscali.

Ne beficiano i soggetti passivi di imposta che:

  • effettuano le operazioni di cui all’art. 22 del Decreto IVA (commercio al minuto e attività assimilate)
  • e che memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri.

Già negli anni 2019 e 2020 era stato previsto un credito d’imposta per l’acquisto e l’adattamento dei misuratori fiscali fino a un massimo di 250 euro, per ogni strumento, in caso di acquisto, o di 50 euro in caso di adattamento (art. 2, comma 6-quinquies, D.Lgs. 127/2015).

Ora, l’art. 8 del decreto Aiuti-quater concede, per l’anno 2023un contributo per l’adeguamento degli strumenti utilizzati per la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi pari al 100% della spesa sostenuta per un massimo di 50 euro per ogni strumento. 

Il contributo è concesso sotto forma di credito d’imposta di pari importo ed è utilizzabile in compensazione in F24.

Inoltre, chiarisce che tale credito non è soggetto:

  • né al limite annuale per l’utilizzo dei crediti d’imposta di cui al quadro RU del modello Redditi, pari a 250.000 euro (art. 1, comma 53, legge n. 244/2007)
  • né al limite annuale alle compensazioni in F24, pari a 2 milioni di euro (art. 34 legge n. 388/2000)
  • e che si può utilizzare a partire dalla prima liquidazione Iva periodica successiva al mese in cui è stata registrata la fattura per l’adattamento degli apparecchi e il relativo corrispettivo è stato pagato con mezzi tracciabili.

Con un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate verranno stabilite le modalità attuative di utilizzo del credito di imposta, di effettuazione dei controlli e di monitoraggio dell’agevolazione.
Il provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle entrate del 28 febbraio 2019, relativo al credito di imposta per gli anni 2019 e 2020, prevedeva che il bonus venisse indicato nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è stata effettuata la spesa e nelle dichiarazioni degli anni successivi, fino a quando se ne conclude l’utilizzo.

Attendiamo il provvedimento relativo a quest’anno, affinchè il credito sia realmente operativo.

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