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Decreto fiscale, bocciato l’emendamento sui prodotti igienici femminili

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La Commissione Finanze della Camera ha dichiarato inammissibile l’emendamento al “decreto fiscale” (D.L. 26 ottobre 2019, n. 124) che proponeva la riduzione dal 22 al 10% dell’aliquota Iva su determinati prodotti igienici femminili, tra cui gli assorbenti.

Tra le principali novità del provvedimento, si segnala la rideterminazione delle quote degli acconti d’imposta: l’art. 58 prevede in particolare che, a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto (27 ottobre 2019) i versamenti di acconto di Irpef, Ires e Irap vengano effettuati in due rate ciascuna nella misura del 50%, fatto salvo quanto eventualmente già versato per l’esercizio in corso con la prima rata di acconto con corrispondente rideterminazione della misura dell’acconto dovuto in caso di versamento unico. Di conseguenza, a regime non si applicherà più l’attuale regola che prevede l’obbligo di versare il 40% con la prima rata di acconto, e il 60% con la seconda.

Secondo quanto chiarito nella relazione al provvedimento, è possibile dedurre che per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, la seconda rata, da versare entro il prossimo 2 dicembre, può essere determinata nella misura del 50% anziché del 60%. Se la rata è unica, per l’anno 2019 è possibile versare il 90% invece del 100%. Per espressa previsione normativa, sono interessati da questa novità anche i contribuenti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5115 e 116 del Tuir (ai fini dell’individuazione dell’ambito applicativo la norma fa infatti riferimento all’art. 12-quinquies, commi 3 e 4, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58).

Con la Risoluzione 12 novembre 2019, n. 93/E l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla misura in esame, precisando che la stessa si applica:

  1. ai soggetti per i quali era stata disposta la proroga dei versamenti al 30 settembre 2019. In particolare, si tratta dei contribuenti che, contestualmente:
    1. esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, le attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, prescindendo dal fatto che gli stessi applichino o meno gli ISA;
    2. dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione;
  2. in presenza delle condizioni richieste dalla legge, anche ai contribuenti che:
    1. applicano il regime forfettario di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015);
    2. applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modifiche dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111;
    3. determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
    4. ricadono nelle altre cause di esclusione dagli ISA.

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