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Definizione agevolata delle liti fiscali anche per le controversie sugli atti di recupero dei crediti d’imposta indebiti

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Rientrano nella definizione agevolata delle liti fiscali pendenti anche le controversie aventi ad oggetto atti di recupero dei crediti d’imposta indebitamente utilizzati: lo ha confermato l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’istanza di interpello 9 maggio 2019, n. 136 .

Si ritiene infatti che tali atti di recupero rientrino nel novero degli atti impositivi e che, quindi, le relative controversie possano formare oggetto di definizione agevolata (in tal senso si era espressa anche la Circolare 1° aprile 2019, n. 6/E).

Nel caso oggetto di interpello, in cui l’Agenzia delle Entrate è integralmente soccombente in primo e in secondo grado e la controversia risulta pendente davanti alla Suprema Corte alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 119/2018 (19 dicembre 2018), l’istante può definire la controversia con il pagamento del 5 per cento del relativo valore, ai sensi del comma 2-ter dell’art. 6 del citato decreto legge.

Viene infine precisato chel’importo versato dall’istante per la precedente definizione agevolata (ex art. 11 del D.L. n. 50 del 2017), non perfezionata, è scomputabile dall’importo lordo dovuto per l’attuale definizione. Tuttavia, la definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione, secondo quanto disposto dall’art. 6, comma 9 , del D.L. n. 119/2018.

Si ricorda che alla misura in esame – disciplinata dall’art. 6 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136– sono ammesse le controversie tributarie:

  1. nelle quali sia parte l’Agenzia delle Entrate. A tal fine rilevano le sole ipotesi in cui l’Agenzia delle Entrate sia stata evocata in giudizio o, comunque, sia intervenuta;
  2. abbiano ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio;
  3. in cui il ricorso in primo grado sia stato notificato alla controparte entro il 24 ottobre 2018 e per le quali alla data di presentazione della domanda il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

Sono definibili anche le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria ma instaurate erroneamente innanzi al giudice ordinario o a quello amministrativo; non lo sono invece le liti in materie diverse da quella tributaria, erroneamente instaurate innanzi alle Commissioni tributarie.

Sono invece escluse dalla definizione le controversie:

  1. relative ad atti privi di natura impositiva;
  2. concernenti, anche solo in parte, le risorse proprie tradizionali Ue, l’Iva riscossa all’importazione e le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato.

Ai fini della sanatoria in commento, in caso di soccombenza dell’Agenzia delle Entrate nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data del 24 ottobre 2018, dev’essere versato un importo pari:

  1. al 40 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;
  2. al 15 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.

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