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Definizione liti pendenti, escluse dalla “pace fiscale” le controversie sull’Iva all’importazione

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Sono escluse dall’ambito applicativo della definizione agevolata delle liti fiscali pendenti (di cui all’art. 6 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modifiche dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136) le controversie:

  1. relative ad atti privi di natura impositiva;
  2. concernenti, anche solo in parte, le risorse proprie tradizionali Ue, l’Iva riscossa all’importazione e le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato.

Le modalità di attuazione dell’art. 6 e dell’art. 7, comma 2, lettera b), e comma 3, del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, concernenti la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle Entrate sono state pubblicate, insieme al modello e alle istruzioni per aderire alla sanatoria, con il Provvedimento n. 39209 del 18 febbraio 2019 .

La domanda dev’essere presentata – entro il 31 maggio 2019 – secondo una delle seguenti modalità:

  1. direttamente, dai contribuenti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate;
  2. tramite un intermediario ex art. 3, commi 2-bis e 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322. In tal caso la domanda, compilata e sottoscritta, va consegnata in tempo utile per la trasmissione telematica entro la citata scadenza (il provvedimento specifica che sarà resa nota la data a partire dalla quale si renderà disponibile il servizio web per la compilazione online e l’invio telematico dell’istanza);
  3. presso un ufficio territoriale di una qualunque Direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate, che attesta la presentazione diretta della domanda consegnando al contribuente la stampa del numero di protocollo attribuito.

Le controversie definibili sono sospese solo a seguito di apposita istanza al giudice nella quale il richiedente dichiara di volersi avvalere delle disposizioni in commento; in tal caso, il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019.

Con il deposito, entro tale data, di copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, si determina l’ulteriore sospensione del processo fino al 31 dicembre 2020. Infine, per le società e le associazioni sportive dilettantistiche che alla data del 31 dicembre 2017 risultavano iscritte nel registro del Coni, la sanatoria si perfeziona con il versamento di un importo pari al:

  • 40 per cento del valore della lite e al 5 per cento delle sanzioni e degli interessi accertati nel caso in cui, alla data del 24 ottobre 2018, questa penda ancora nel primo grado di giudizio;
  • 10 per cento del valore della lite e al 5 per cento delle sanzioni e degli interessi accertati, in caso di soccombenza in giudizio del Fisco nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa e non ancora definitiva alla data del 24 ottobre 2018;
  • 50 per cento del valore della lite e al 10 per cento delle sanzioni e interessi accertati in caso di soccombenza in giudizio della società o associazione sportiva nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa e non ancora definitiva al 24 ottobre 2018.

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