La detrazione Irpef prevista (dall’art. 15, comma 1-ter, del Tuir, attuato dal D.M. 30 luglio 1999, n. 311) per la costruzione o ristrutturazione dell’abitazione principale, spetta anche per gli interventi effettuati sui fabbricati rurali da adibire ad abitazione principale del coltivatore diretto: il principio, affermato dal Ministero delle Finanze con la Circolare 12 maggio 2000, n. 95, par. 1.3.2, è stato ora ribadito dall’Agenzia delle Entrate sul proprio profilo Twitter.
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