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Dettate le regole sullo scambio di informazioni fiscali (DAC 6). Prime comunicazioni dal 1° gennaio 2021

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È stato emanato ieri dall’Agenzia delle Entrate il provvedimento direttoriale n. 364425/2020 che, in attuazione del D.Lgs. 30 luglio 2020, n. 100, detta la disciplina relativa allo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di notifica.

Il provvedimento definisce i termini e le modalità di presentazione delle comunicazioni soggette a obbligo di notifica e fissa le regole per la successiva trasmissione delle informazioni da parte dell’Agenzia delle entrate alle Autorità competenti degli altri Stati Ue.

Al riguardo si precisa quanto segue:

  1. il richiamato D.Lgs. n. 100/2020 ha attuato la Direttiva Ue n. 2018/822 (Dac 6), a sua volta modificativa della Direttiva n. 2011/16/UE, per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale;
  2. in particolare, la Direttiva n. 2018/822 ha introdotto lo scambio automatico obbligatorio di informazioni per quanto riguarda i meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di notifica;
  3. con il D.M. 17 novembre 2020 sono state stabilite le regole tecniche per l’applicazione della disciplina;
  4. sono tenuti ad effettuare le comunicazioni in esame gli intermediari e i contribuenti di cui all’art. 2, comma 1 , lettere c) e d), del D.Lgs. n. 100/2020, fatti salvi i casi di esonero previsti dagli articoli 3 e 4 del medesimo decreto legislativo;
  5. le comunicazioni devono contenere le seguenti informazioni:
    a. codice fiscale del soggetto che effettua la comunicazione;
    b. indirizzo pec del soggetto che effettua la comunicazione;
    c. informazioni di cui all’art. 6, comma 1 , del D.Lgs. 100/2020;
    d. codice fiscale italiano, se presente, delle persone o entità cui si riferiscono le informazioni richiamate nella lettera c);
    e. numero di riferimento del meccanismo transfrontaliero che sia già stato oggetto di una prima comunicazione all’Agenzia delle Entrate o all’Autorità competente di un altro Stato Ue e in relazione al quale venga effettuata una comunicazione successiva;
  6. gli intermediari devono effettuare le comunicazioni  entro 30 giorni a decorrere:
    a. dal giorno seguente a quello in cui il meccanismo transfrontaliero soggetto all’obbligo di comunicazione è messo a disposizione ai fini dell’attuazione o a quello in cui è stata avviata l’attuazione;
    b. dal giorno seguente a quello in cui hanno fornito, direttamente o attraverso altre persone, assistenza o consulenza ai fini dell’attuazione del meccanismo transfrontaliero soggetto all’obbligo di comunicazione.

Il provvedimento stabilisce inoltre che:

  • la comunicazione sui meccanismi transfrontalieri relativi al periodo tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2020 deve essere effettuata entro trenta giorni a decorrere dal 1° gennaio 2021;
  • la prima relazione periodica relativa a meccanismi commerciabili, per i quali gli intermediari presentano ogni tre mesi una relazione periodica, deve essere presentata dagli intermediari all’Agenzia delle Entrate entro il 30 aprile 2021;
  • con riferimento al periodo tra il 25 giugno 2018 e il 30 giugno 2020, le comunicazioni vanno effettuate entro il 28 febbraio 2021.

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