Dichiarazione Iva con due moduli per i servizi antecedenti alla procedura, ma pagati dopo la dichiarazione di fallimento
Con la Risposta all’istanza di interpello 8 aprile 2021, n. 230, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento dell’Iva relativa alle prestazioni di servizio effettuate prima dell’avvio della procedura concorsuale, ma il cui corrispettivo sia incassato dopo la dichiarazione di fallimento. Nella situazione descritta – ha spiegato l’Agenzia – occorre presentare la dichiarazione annuale Iva con due moduli, indicando:
- nel primo, dopo aver barrato la casella posta al rigo VA3, le operazioni effettuate nel periodo ante fallimento la cui Iva è divenuta esigibile e/o detraibile successivamente;
- nel secondo, le operazioni attive e passive effettuate nel periodo d’imposta post fallimento.
Per il caso in cui emerga un debito Iva dalle operazioni relative al periodo ante fallimento, le istruzioni spiegano che “(…) occorre riportare nel quadro VX solo il credito o il debito risultante dal quadro VL del modulo relativo al periodo successivo alla dichiarazione di fallimento (…) in quanto i saldi risultanti dalla sezione 3 del quadro VL dei due moduli non possono essere né compensati né sommati tra loro”. L’eventuale eccedenza a credito Iva emergente dal quadro VX può essere utilizzata per compensare, con l’F24, debiti fiscali e contributivi maturati successivamente all’apertura del fallimento (in tal senso si richiamano la Risposta all’istanza di interpello 9 novembre 2020, n. 536, la Circolare 11 marzo 2011, n. 13/E, e la Risoluzione 12 agosto 2002, n. 279/E).