Dichiarazioni d’intento: alert al fornitore in caso di anomalie
Stanno arrivando in questi giorni le comunicazioni via PEC dell’Agenzia delle Entrate ai fornitori di esportatori abituali che hanno manifestato indici di anomalia, sulla base dei criteri previsti con il provvedimento n. 293390/2021 .
Le lettere in argomento, emesse dall’Ufficio analisi e strategie antifrode dell’Agenzia delle Entrate:
- hanno per oggetto la “segnalazione falsi esportatori abituali 2023”;
- e riportano in calce la tabella con i dati identificativi dei presunti falsi esportatori abituali individuati dall’Amministrazione finanziaria.
Nel documento l’Agenzia spiega al destinatario, fornitore di un (presunto) falso esportatore abituale che:
- la lettera d’intento da questi emessa deve essere considerata ideologicamente falsa, poiché rilasciata da un soggetto non in possesso dei requisiti necessari per essere considerato “esportatore individuale”;
- di conseguenza si invita il contribuente a non emettere fatture senza applicazione dell’IVA per l’anno in corso.
Per quanto riguarda la rettifica delle operazioni già fatturate, invece, la decisione è rimessa alla valutazione discrezionale del soggetto passivo. In tema d’IVA, si ricorda che la giurisprudenza ha recentemente chiarito come nelle cessioni all’esportazione in regime di sospensione d’imposta, ex art. 8 del D.P.R. n. 633/1972 se la dichiarazione d’intenti si riveli ideologicamente falsa, perché emessa da soggetto privo del requisito di esportatore abituale, al cedente non è consentito l’esercizio fraudolento del diritto di valersi del limite di esecutività correlato alla suddetta qualità di esportatore abituale qualora, anche in base ad elementi presuntivi, disponga di elementi tali da sospettare l’esistenza di irregolarità, gravando sul medesimo un onere di diligenza mediante l’adozione di tutte le ragionevoli misure in proprio potere (Sentenza n. 9795 del 12 aprile 2023 ).