Disciplinato il diritto di accesso documentale presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate
Attraverso il provvedimento n. 280693/2020 emanato ieri, sono stati dettati i criteri e le modalità per l’esercizio dei diritti di accesso presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate. Il provvedimento, in particolare, si riferisce ai seguenti diritti:
- accesso documentale;
- accesso civico semplice;
- accesso civico generalizzato.
Relativamente all’accesso documentale, si dispone che – ai sensi dell’art. 24, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 – sono sottratti all’accesso, tra l’altro, i documenti dei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano.
Si tratta ad esempio (fino alla conclusione degli stessi) di:
- atti preparatori ed endoprocedimentali del procedimento tributario da cui scaturiscono attività di liquidazione, controllo e gestione dei tributi;
- atti e documenti relativi ai procedimenti riguardanti l’emissione dell’autorizzazione all’esecuzione delle indagini finanziarie;
- segnalazioni in forma anonima e non anonima utilizzate come fonti di innesco per attività di controllo;
- atti e documenti relativi ai procedimenti riguardanti l’accertamento dei tributi e l’irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie;
- atti e documenti relativi ai procedimenti riguardanti l’iscrizione all’anagrafe delle Onlus e la cancellazione dalla stessa;
- atti e documenti relativi ai procedimenti riguardanti l’adozione di provvedimenti di autorizzazione alla stampa di documenti fiscali e relative revoche;
- atti e documenti relativi ai procedimenti riguardanti l’adozione di provvedimenti di autorizzazione alla gestione di depositi Iva;
- atti e documenti relativi ai procedimenti riguardanti l’adozione di provvedimenti di trasferimento del domicilio fiscale.
È inoltre sottratta all’accesso documentale la documentazione finanziaria, economica, patrimoniale e tecnica di persone fisiche e giuridiche, gruppi, imprese ed associazioni, comunque acquisita ai fini dell’attività amministrativa.