Con la Risposta all’istanza di interpello 11 settembre 2019, n. 381, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che dev’essere considerato fiscalmente “inesistente” il trust in tutti quei casi in cui, sulla base di quanto inserito nell’atto costitutivo oppure anche in considerazione di elementi di mero fatto, il potere di gestire e disporre dei beni permanga – in tutto o in parte – in capo al disponente. In questi casi, infatti, non verificandosi il reale spossessamento di quest’ultimo in relazione ai beni posti nel patrimonio costitutivo del trust, che pertanto si configura come “struttura meramente interposta rispetto al disponente” al quale devono continuare ad essere attribuiti i redditi solo formalmente prodotti dal trust.
A considerazioni analoghe le Entrate giunsero con la Circolare 27 dicembre 2010, n. 61/E. Al riguardo si ricorda quanto segue:
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