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È fiscalmente “inesistente” il trust in cui il potere di gestire i beni permane in capo al disponente

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Con la Risposta all’istanza di interpello 11 settembre 2019, n. 381, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che dev’essere considerato fiscalmente “inesistente” il trust in tutti quei casi in cui, sulla base di quanto inserito nell’atto costitutivo oppure anche in considerazione di elementi di mero fatto, il potere di gestire e disporre dei beni permanga – in tutto o in parte – in capo al disponente. In questi casi, infatti, non verificandosi il reale spossessamento di quest’ultimo in relazione ai beni posti nel patrimonio costitutivo del trust, che pertanto si configura come “struttura meramente interposta rispetto al disponente” al quale devono continuare ad essere attribuiti i redditi solo formalmente prodotti dal trust.

A considerazioni analoghe le Entrate giunsero con la Circolare 27 dicembre 2010, n. 61/E. Al riguardo si ricorda quanto segue:

  1. dal 1° gennaio 2008, tra i soggetti passivi Ires di cui all’art. 73 del Tuir figurano sia i trust residenti nel territorio dello Stato (aventi o meno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali), sia quelli non residenti, relativamente ai redditi prodotti in Italia;
  2. La normativa fiscale prevede tre tipi di trust: “trasparenti”, “opachi” e “misti”. Nel trust “trasparente”, i beneficiari sono individuati e i relativi redditi sono imputati per trasparenza ai beneficiari; in quello “opaco”, i beneficiari non sono individuati e i redditi sono attribuiti direttamente al trust; quello “misto”, infine, è un trust contemporaneamente “trasparente” ed “opaco”;
  3. i redditi imputati ai beneficiari sono qualificati redditi di capitale, ai sensi dell’art. 44, comma 1, lettera g-sexies), del Tuir;
  4. a seguito della ratifica della Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985, effettuata con la Legge 16 ottobre 1989, n. 364, in Italia possono essere riconosciuti effetti giuridici ai trust costituiti secondo leggi di altri Stati soltanto nel rispetto della Convenzione stessa;
  5. il disponente non può riservare a sé stesso il controllo sui beni del trust, precludendo al trustee l’esercizio dei poteri che gli spettano.

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