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Ecotassa, il regolamento del 2001 non ha efficacia retroattiva

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La cosiddetta “ecotassa”, cioè la tassa sulle emissioni di anidride solforosa (S02) e di ossidi di azoto (NOX) – istituita dall’art. 17 , commi da 29 a 32, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Finanziaria 1998) – si applica a decorrere dalla data prevista dalla legge istitutiva (1° gennaio 1998), in quanto contiene una compiuta predeterminazione degli elementi costitutivi della fattispecie impositiva.

Il relativo regolamento attuativo, emesso a distanza di tre anni (D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 416), non ha efficacia retroattiva, neppure in relazione ai criteri di quantificazione delle somme dovute, sia perché la legge qualifica come meramente “applicative” le norme regolamentari, sia perché a queste ultime non possono attribuirsi effetti in violazione del principio di irretroattività degli atti normativi, contenuto nell’art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile (così si è espressa la Corte di Cassazione con le pronunce nn. 2850/201226859/2009 e 20665/2008).

Tali principi sono stati ora confermati dalla quinta sezione tributaria della Suprema Corte con l’ordinanza 20 giugno 2018, n. 21867, depositata lo scorso 7 settembre.

Si ricorda che con la sentenza n. 20667/2008, i giudici di legittimità affermarono che il tributo in esame rappresenta un diritto di accisa: tale conclusione è avvalorata dalla struttura del tributo stesso, applicato in relazione ad emissioni particolari (anidride solforosa e ossidi di azoto), derivanti dalle sostanze impiegate nei grandi impianti di combustione, per le quali il diritto di accisa viene calcolato per numero di unità.

La tassa in questione, infine, non ha natura esclusivamente ambientale, e quindi estranea alla materia di cui al D.Lgs. n. 504/1995, in quanto l’art. 52 di tale provvedimento sottopone alla normativa sulle accise gli impianti di produzione di energia elettrica, prevedendo tra l’altro che gli stessi si dotino di apposite apparecchiature di misurazione (così anche Cass., sez. V trib., sentenza 21 dicembre 2009, n. 26860).

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