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Edilizia residenziale pubblica: al giudice ordinario la controversia sulla decadenza dall’assegnazione dell’alloggio

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In materia di edilizia residenziale pubblica, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto la decadenza dall’assegnazione dell’alloggio, correlata non a un’asserita (nuova) valutazione dell’interesse pubblico a mantenerla, bensì all’avvenuto accertamento della carenza del requisito dell’impossidenza e/o del superamento dei limiti reddituali, previsto dalla legge per il diritto alla conservazione dell’alloggio.

In altre parole: la controversia avente ad oggetto la revoca dell’assegnazione di alloggio disposta dal Comune per avere il nucleo familiare dell’assegnatario superato i limiti reddituali rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, in quanto, rispetto al provvedimento di revoca per tale motivo, la posizione dell’assegnatario è di diritto soggettivo, riguardando il provvedimento un aspetto dello svolgimento del rapporto nel quale la Pubblica Amministrazione non è chiamata ad effettuare valutazioni di carattere discrezionale, ma solo a verificare la ricorrenza di una causa sopravvenuta di decadenza dall’assegnazione (Cass., Sezioni Unite, 16 gennaio 2007, n. 758): lo hanno affermato le Sezioni Unite della Suprema Corte con l’ordinanza 3 novembre 2020, n. 4366, depositata lo scorso 18 febbraio.

Tale conclusione si fonda sulla sentenza della Corte costituzionale n. 204/2004, che dichiarò la parziale incostituzionalità dell’art. 33 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, come sostituito dall’art. 7, lettera a), della Legge 21 luglio 2000, n. 205. Per effetto di tale ultima pronuncia è necessario tenere distinta la prima fase, antecedente all’assegnazione dell’alloggio, di natura pubblicistica, da quella successiva all’assegnazione, di natura privatistica, nella quale la posizione dell’assegnatario assume natura di diritto soggettivo, dovendosi attribuire alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie attinenti a pretesi vizi di legittimità dei provvedimenti emessi nella prima fino all’assegnazione, mentre sono riconducibili alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie in cui siano in discussione cause sopravvenute di estinzione o di risoluzione del rapporto.

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