Enti locali, per le irregolarità di bilancio non gravi non scatta la pronuncia di accertamento
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Ai sensi dell’art. 148-bis del Testo Unico degli enti locali (D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267), nell’esame dei bilanci preventivi e consuntivi degli enti locali la Corte dei Conti ha il compito di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, i vincoli in materia di indebitamento e la relativa sostenibilità, nonché la presenza di irregolarità potenzialmente idonee a determinare squilibri economico-finanziari. Al riguardo, con la Delibera 12 settembre 2019, n. 111/2019/PRSE, la Sezione regionale di controllo dell’Abruzzo della magistratura contabile ha affermato che:
- nei casi più gravi, la medesima Corte ha la possibilità di adottare pronunce di accertamento che fissano l’obbligo, per gli enti, entro 60 giorni dalla comunicazione del deposito delle suddette pronunce, di assicurare idonei provvedimenti volti a ripristinare i necessari equilibri di bilancio. In assenza di tali interventi correttivi e ove verifichi il perdurare del pregiudizio per gli equilibri di bilancio, potrà essere preclusa l’attuazione dei programmi di spesa per i quali sia accertata la mancanza di copertura o comunque l’insostenibilità finanziaria. In materia si richiamano l’art. 1, commi da 166 a 172, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006), l’art. 148-bis del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, la sentenza della Corte Costituzionale n. 60/2013 nonché l’art. 2, comma l, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. l, che richiama il complesso delle Pubbliche amministrazioni, in coerenza con l’ordinamento dell’Unione europea, ad assicurare l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico;
- se invece le irregolarità riscontrate dalla Corte dei Conti non sono tali da rendere necessaria l’adozione di una pronuncia di accertamento ex art. 148-bis, comma 3, del citato Testo Unico, il controllo finanziario è comunque funzionale a segnalare agli enti problematiche contabili non gravi, soprattutto se accompagnate da sintomi di irregolarità o da difficoltà gestionali, al fine di prevenire l’insorgenza di situazioni di squilibrio, idonee a pregiudicarne la sana gestione finanziaria.