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Esclusi dalla denuncia di esercizio i piccoli produttori di vino (meno di 1.000 ettolitri all’anno)

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Con la Nota 18 dicembre 2019, n. 220911, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha fornito ulteriori chiarimenti in merito all’obbligo di denuncia e licenza fiscale per gli esercizi di vendita al minuto e di somministrazione di bevande alcoliche. In particolare, è stato precisato quanto segue:

  1. le licenze previste dal Testo unico accise (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504) devono essere acquisite dall’esercente prima dell’inizio dell’attività;
  2. la licenza in esame ha portata omnicomprensiva e include sia l’attività di vendita che di somministrazione di alcolici;
  3. in assenza della licenza fiscale non si può dare avvio all’attività di vendita e/o somministrazione di prodotti alcolici;
  4. vi è l’obbligo di denuncia in caso di vendita e/o somministrazione di prodotti alcolici contrassegnati (cioè liquori, acquaviti, bevande contenenti alcole, vini alcolizzati e liquorosi, ecc.) nonché di birra e di vino tranquillo o spumante, esercitata ad esempio presso bar, enoteche, pizzerie, ristoranti, pub, alberghi, locande, supermercati, nonché altri esercizi commerciali del settore alimentare;
  5. continuano ad essere esclusi dalla denuncia di esercizio i piccoli produttori di vino (soggetti che producono in media meno di 1.000 ettolitri di vino all’anno) che effettuano direttamente dall’azienda agricola la vendita del loro prodotto;
  6. in caso di smarrimento, distruzione o deterioramento della licenza, l’esercente ne può chiedere (in forma libera) un duplicato all’Ufficio delle dogane territorialmente competente, sulla base del luogo di esercizio dell’attività;
  7. in caso di cessazione dell’attività, ne va data immediata comunicazione all’Ufficio delle dogane territorialmente competente (al quale dev’essere anche restituita la licenza);
  8. in caso di variazione della titolarità dell’esercizio di vendita intervenuta in vigenza della soppressione dell’obbligo di denuncia (dal 29 agosto 2017 al 29 giugno 2019), occorre procedere all’aggiornamento del titolo abilitativo anteriormente rilasciato mediante sua volturazione. A tal fine:
    1. l’esercente subentrato nella gestione è tenuto a presentare all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente la denuncia di avvenuta attivazione (utilizzando l’apposito modello), allegando il contratto di trasferimento depositato presso la Camera di Commercio;
    2. il rilascio della nuova licenza è soggetto ad imposta di bollo;
    3. viene mantenuto il codice ditta già attribuito al medesimo esercizio di vendita.

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