L’art. 181 del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34) prevede l’esonero dal 1° gennaio 2020 al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, e dal canone di cui all’art. 63 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, per le imprese di pubblico esercizio di cui all’art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico.
Al riguardo, l’Anci, con la nota n. 41/2020 , ha precisato che rientrano nell’ambito applicativo della misura:
Si ricorda che il citato art. 181 del D.L. 34/2020 dispone inoltre che fino al 31 ottobre 2020, le domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all’ufficio competente dell’Ente locale, allegando la sola planimetria in deroga al D.P.R. 160/2010 (Regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive).
Non è dovuta l’imposta di bollo di cui al decreto del D.P.R. 642/1972.
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