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Estromissione agevolata: entro il 1° dicembre il versamento della “sostitutiva”

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Entro lunedì 1° dicembre le imprese individuali che hanno sfruttato la chance di estromissione agevolata dovranno provvedere al versamento della 1° rata dell’imposta sostitutiva dovuta ai fini dell’opzione, ex comma 37 della Legge n. 207/2024, Legge di Bilancio 2025.

Grazie a tale previsione le imprese individuali, hanno avuto la facoltà di estromissione dal proprio patrimonio dei beni immobili strumentali non produttivi di reddito fondiario di cui all’art. 43 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), includendovi:

  • i beni posseduti al 31 ottobre 2024,
  • a condizione che l’esclusione fosse posta in essere tra il 1° gennaio 2025 e il 31 maggio 2025.

Così il citato comma 37: “le disposizioni dell’articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell’impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2024, poste in essere dal 1° gennaio 2025 al 31 maggio 2025 (…)”.

Ai fini dell’opzione è richiesto il pagamento di una imposta sostitutiva dell’IRPEF e dell’IRAP pari all’8% della differenza tra il valore normale dei beni e il relativo valore fiscalmente riconosciuto.

L’imposta sostitutiva deve essere versata in due rate, come segue:

  • il 60% entro il 1° dicembre 2025 e
  • il 40% entro il 30 giugno 2026.

Il versamento deve essere effettuato in F24 utilizzando il codice tributo “1127” (istituito con la Ris. 10 giugno 2008, n. 237/E e confermato con la Ris. AE 22 giugno 2023, n. 30/E) indicando l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento “2025”.

Estromissione agevolata 2025 beni imprenditore individuale
Cosa Estromissione agevolata beni imprenditore individuale dall’azienda alla sfera privata.
Beneficiari Soggetti che alla data del 31 ottobre 2024 rivestono la qualifica di imprenditore individuale e la conservano fino al 1° gennaio 2025.
Beni interessati
  • Beni strumentali per destinazione, ossia utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa indipendentemente dalle loro caratteristiche specifiche;
  • strumentali per natura, cioè “che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni” e che si considerano strumentali anche se non utilizzati direttamente dall’imprenditore o anche se dati in locazione o comodato (gruppi catastali B, C, D, ed E e nella categoria A/10 qualora la destinazione ad ufficio sia prevista nella licenza o concessione edilizia, anche in sanatoria). Anche se non siano impiegati nel ciclo produttivo dell’impresa o non lo siano direttamente, perché dati a terzi in locazione o comodato.

L’utilizzo ossia la strumentalità del bene andava rilevata alla data del 31 ottobre 2024.

Beni esclusi
  • beni “merce”;
  • beni che anche se indicati nell’inventario (o nel registro dei beni ammortizzabile per le imprese in contabilità semplificata), non sono strumentali né per natura né per destinazione.

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