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“Fabbrica intelligente”, ammessi anche i professionisti

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È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto 9 marzo 2018 del Mise che stabilisce i termini, le modalità e le procedure per la concessione e l’erogazione delle agevolazioni previste a favore di programmi di investimento innovativi nelle regioni meno sviluppate nell’ambito del progetto “Fabbrica intelligente”, coerenti con il Piano nazionale Impresa 4.0.

A tal fine si precisa quanto segue:

  1. per “Fabbrica intelligente” si intende il settore applicativo della Strategia nazionale di specializzazione intelligente che fa riferimento a soluzioni tecnologiche destinate all’ottimizzazione dei processi produttivi e di automazione industriale, alla gestione integrata della logistica in rete, alle tecnologie di produzione di prodotti realizzati con nuovi materiali, alla meccatronica, alla robotica, all’utilizzo di tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) avanzate per la virtualizzazione dei processi di trasformazione e a sistemi per la valorizzazione delle persone nelle fabbriche;
  2. possono usufruire delle agevolazioni in esame le piccole e medie imprese che, alla data di presentazione della domanda, sono in possesso dei seguenti requisiti:
    1. essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese (regole particolari vigono per le imprese non residenti);
    2. essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
    3. trovarsi in regime di contabilità ordinaria e disporre di almeno due bilanci approvati e depositati presso il Registro delle imprese oppure aver presentato, nel caso di imprese individuali e società di persone, almeno due dichiarazioni dei redditi;
    4. essere in regola con le norme vigenti in materia edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente ed essere in regola in relazione agli obblighi contributivi;
    5. aver restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
    6. non aver effettuato, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, una delocalizzazione verso l’unità produttiva oggetto dell’investimento in relazione al quale vengono richieste le agevolazioni in commento ed impegnarsi a non procedere alla delocalizzazione nei due anni successivi al completamento dell’investimento stesso;
  3. a tali agevolazioni sono ammessi anche i liberi professionisti.

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