In caso di apertura del fallimento, ferma l’automatica interruzione del processo (con oggetto i rapporti di diritto patrimoniale) che ne deriva ai sensi dell’art. 43, comma 3, della legge fallimentare, il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione decorre da quando la dichiarazione giudiziale dell’interruzione stessa sia portata a conoscenza di tutte le parti. Tale dichiarazione, se non sia già conosciuta nei casi di pronuncia in udienza ai sensi dell’art. 176, comma 2, del codice di procedura civile, dev’essere:
Il giudice può inoltre pronunciarla d’ufficio qualora gli risulti, in qualunque modo, l’avvenuta dichiarazione di fallimento. È quanto affermato dalle Sezioni Unite civili con la sentenza 27 aprile 2021, n. 12154, intervenuta per risolvere una questione in merito alla quale si erano formati differenti orientamenti presso la stessa giurisprudenza di legittimità.
Al riguardo si ricorda quanto segue:
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