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Fondo perduto stagionale: codici tributo compensazione e restituzione

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Con la Risoluzione n. 48/E del 19 luglio 2021 l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del contributo a fondo perduto stagionale, introdotto dall’art. 1 commi 5-15 del decreto “Sostegni-bis” (D.L. 25 maggio 2021, n. 73) e per la restituzione spontanea, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, del contributo non spettante.

Al riguardo si ricorda che:

  • l’art. 1 , commi da 5 a 15, del D.L. n. 73/2021 prevede il riconoscimento di un contributo a fondo perduto “alternativo” a tutti i soggetti, indipendentemente dalla presentazione o meno dell’istanza per il contributo previsto dal decreto “Sostegni”, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario, titolari di partita IVA attiva al 26 maggio 2021, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, a condizione che abbiano ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel 2019 e che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.
  • il contributo può essere erogato dall’Agenzia delle Entrate, a scelta del contribuente, tramite:
    • accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale del soggetto richiedente;
    • credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, presentando il modello F24;
  • con il Provvedimento 2 luglio 2021, n. 175776  dell’Agenzia Entrate sono stati definiti il contenuto, le modalità e i termini di presentazione della domanda di riconoscimento del contributo.

Per l’utilizzo in compensazione tramite modello F24 del contributo a fondo perduto, nei casi in cui il contribuente abbia scelto tale modalità di fruizione, la risoluzione in commento ha istituito il codice tributo “6946”, denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis stagionale – credito d’imposta da utilizzare in compensazione – art. 1, c. 5, DL n. 73 del 2021”.

Nel modello F24, il suddetto codice tributo deve essere indicato nella sezione “ERARIO”, esclusivamente in corrispondenza della colonna “importi a credito compensati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno in cui è stato riconosciuto il contributo a fondo perduto, nel formato “AAAA”. L’ammontare del contributo utilizzabile in compensazione può essere consultato nella sezione “Cassetto fiscale”, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, al link “Crediti IVA / Agevolazioni utilizzabili”; nel caso in cui l’ammontare del contributo utilizzato in compensazione, anche tenendo conto di precedenti fruizioni, risulti superiore all’importo riconosciuto, il modello F24 è scartato.

Inoltre, sono istituiti i seguenti codici tributo per la restituzione spontanea del contributo non spettante, erogato mediante accredito su conto corrente o utilizzato in compensazione, nonché il versamento dei relativi interessi e sanzioni, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE):

  • “8131” denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis stagionale – Restituzione spontanea – CAPITALE – art. 1, c. 5, DL n. 73 del 2021”;
  • “8132” denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis stagionale – Restituzione spontanea – INTERESSI – art. 1, c. 5, DL n. 73 del 2021”;
  • “8133” denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis stagionale – Restituzione spontanea – SANZIONE – art. 1, c. 5, DL n. 73 del 2021”.

Questi codici vanno esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:

  • nella sezione “CONTRIBUENTE”, nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento;
  • nella sezione “ERARIO ED ALTRO”:
    • nel campo “tipo”, la lettera “R”;
    • nel campo “elementi identificativi”, nessun valore;
    • nel campo “codice”, uno dei codici tributo istituiti con la presente risoluzione (8131, 8132 oppure 8133);
    • nel campo “anno di riferimento”, l’anno in cui è stato riconosciuto o utilizzato in compensazione il contributo, nel formato “AAAA”;
    • nel campo “importi a debito versati”, l’importo del contributo a fondo perduto da restituire, ovvero l’importo della sanzione e degli interessi, in base al codice tributo indicato.

Risoluzione_48_19.07.2021

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