Ai fini dell’installazione dei cosiddetti “parchi eolici” nel territorio comunale, il Comune non può imporre alcun onere a carattere meramente economico-patrimoniale a carico del titolare dell’impianto, in quanto solo lo Stato e le Regioni possono prevedere misure compensative, mai meramente economiche, e solo di carattere ambientale e territoriale: in tale contesto, inoltre, occorre tener conto sia delle caratteristiche precipue che delle dimensioni dell’impianto eolico, sia del suo impatto ambientale e territoriale. Il principio è stato affermato dal Tar di Bari con la sentenza 24 maggio 2018, n. 737 .
Nell’occasione, in particolare, i giudici amministrativi pugliesi hanno sottolineato che:
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