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Global minimum tax: Decreto in Gazzetta Ufficiale

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È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 159 del 9 luglio 2024 il decreto del 1° luglio 2024 , con il quale sono approvate le disposizioni attuative dell’imposta minima nazionale (Qualified domestic minimum top-up tax – Qdmtt) prevista dall’articolo 18 del D.Lgs. n. 209/2023.

L’imposta, che si applica in via prioritaria rispetto all’imposta minima integrativa (IIR) e all’imposta minima suppletiva (UTPR), è rivolta alle imprese italiane appartenenti a grandi gruppi (multinazionali ed interni), soggetti alle regole della global minimum tax, che scontano in Italia un’imposizione sui redditi effettiva inferiore all’aliquota del 15%.

L’imposta in esame si applica alle imprese e alle entità a controllo congiunto localizzate in Italia e alle entità apolidi costituite in base alle leggi dello Stato italiano, che fanno parte dei gruppi cui sono destinate le Regole GloBE. In sostanza, i soggetti sopra indicati devono appartenere a gruppi multinazionali o nazionali con ricavi consolidati annui pari o superiori a 750 milioni di euro, ivi compresi i ricavi delle entità escluse, risultanti nel bilancio consolidato della controllante capogruppo in almeno due dei quattro esercizi immediatamente precedenti a quello considerato.

L’imposta minima nazionale è dovuta, in un esercizio, dal gruppo multinazionale o nazionale quando l’aliquota di imposizione effettiva (anche ETR), relativa ai soggetti passivi è inferiore all’aliquota minima d’imposta ossia è inferiore al 15%. Ai fini dell’imposta in esame, le regole di determinazione dell’aliquota di imposizione effettiva sono le medesime adottate nel Titolo II del D.Lgs. n. 209/2023 , fatte salve le deroghe espressamente previste. Il calcolo è effettuato in ciascun esercizio sulla base delle seguenti disposizioni:

  • articolo 33del D.Lgs. n. 209/2023, per le imprese localizzate in Italia e per le entità apolidi costituite in base alle leggi dello Stato italiano;
  • articolo 38 per le imprese partecipate in misura minoritaria e per i sottogruppi di minoranza, localizzati in Italia;
  • articolo 43per le entità a controllo congiunto e per i gruppi a controllo congiunto, localizzati nel territorio dello Stato;
  • articolo 48 per le entità di investimento e le entità assicurative di investimento localizzate in Italia, diverse da quelle considerate fiscalmente trasparenti o da quelle cui si applica il regime della distribuzione imponibile.

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