I casi in cui gli effetti della sentenza tributaria si estendono al condebitore
Di regola, la sentenza emessa tra il creditore e uno dei condebitori non ha effetto nei confronti degli altri condebitori (art. 1306, comma 1, del codice civile), sempreché questi ultimi non abbiano partecipato al giudizio (Cass. n. 23422/2016). Tuttavia, in deroga a tale principio, il condebitore estraneo alla sentenza emessa tra il creditore ed altro condebitore può avvalersene qualora la stessa sia passata in giudicato (Cass. 19 giugno 2015, n. 12766, 19 aprile 2013, n. 9577, e 1° giugno 2012, n. 8816), non sia fondata su ragioni personali del debitore e sia stata sollevata tempestivamente la relativa eccezione (Cass. 19 ottobre 2016, n. 21170, e 17 dicembre 2015, n. 25401). Questo principio – che opera anche in materia tributaria – incontra due limiti:
- il giudicato non può essere fatto valere dal coobbligato nei cui confronti si sia direttamente formato un giudicato (Cass. 17 settembre 2014, n. 19580, 9 dicembre 2008, n. 28881, 5 luglio 2011, n. 14814, e 4 agosto 1994, n. 7255);
- il condebitore non deve avere partecipato al giudizio in cui il giudicato si è formato, altrimenti operano le preclusioni proprie del giudicato, con la conseguenza che la mancata impugnazione da parte di uno o di alcuni dei debitori solidali, soccombenti in un rapporto obbligatorio scindibile, determina il passaggio in giudicato della sentenza nei loro confronti.
I principi che precedono sono stati ora confermati dalla quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione con l’ordinanza 24 ottobre 2019, n. 32756, depositata lo scorso 12 dicembre.