Skip to main content

I criteri utilizzabili al fine di considerare un’operazione accessoria rispetto ad un’altra ai fini Iva

|

Ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 – che recepisce l’art. 78, paragrafo 1, lettera b), della Direttiva 2006/112/CE – una cessione di beni o una prestazione di servizi risulta accessoria a un’operazione principale quando integra, completa e rende possibile quest’ultima (in tal senso si richiamano le Risoluzioni nn. 6/E/1998120/E/2003230/E/2002216/E/2002 e 337/E/2008). A tal fine, quindi, non è sufficiente una generica utilità della prestazione accessoria all’attività principale, unitariamente considerata: occorre invece che la prestazione accessoria formi un tutt’uno con l’operazione principale. Al contrario, i corrispettivi di prestazioni distinte, anche se rese da un unico soggetto a favore dello stesso committente, vanno trattati fiscalmente in modo differente, secondo il loro proprio regime, quando non rispondono alle medesime finalità: lo ha ribadito l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 3 settembre 2020, n. 306.

Tale orientamento è coerente con la giurisprudenza della Corte di Giustizia europea che, nella sentenza 18 gennaio 2018, causa C-463/16, al punto 23, ricorda che “Una prestazione è considerata accessoria ad una prestazione principale in particolare quando costituisce per la clientela non già un fine a sé stante, bensì il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale offerto dal prestatore”. Per gli eurogiudici, quindi, si è in presenza di un’unica prestazione quando due o più elementi o atti forniti dal soggetto passivo al cliente sono a tal punto strettamente connessi da formare, oggettivamente, una sola prestazione economica indissociabile la cui scomposizione avrebbe carattere artificioso (Corte di Giustizia Ue, sentenza 18 gennaio 2018, C-463/16, punto 22).

Per la Corte di Cassazione, inoltre, “la prestazione accessoria deve essere (…) strumentale a quella principale e avere il fine di permettere l’effettuazione o la migliore fruizione della prestazione principale; cioè (…), l’elemento decisivo è rappresentato dal fatto che l’operazione accessoria si configuri essenzialmente come un mezzo per il completamento o la realizzazione della operazione principale (…)” (sentenza 16 novembre 2011, n. 24049).

Lavora con noi

Il nostro successo quotidiano dipende dalla qualità delle persone che lavorano nel nostro Studio, è per questo che crediamo nel valore e nel potenziale umano.
Essendo le nostre realtà in continua espansione siamo sempre pronti ad investire su nuove risorse.
Entra a far parte del nostro Team! Inviaci il tuo curriculum vitae, valuteremo con attenzione la tua candidatura con l’obiettivo di coinvolgerti nelle nostre ricerche di personale.






    ALLEGA CURRICULUM VITAE

    Esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali al fine che venga fornito il servizio o eseguita la prestazione richiesta

    Lavora con noi - Work with us
    Close