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Il DEF conferma la proroga per gli interventi in edilizia fino al 2024

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Il Documento di Economia e Finanza (DEF) 2021, approvato dal Consiglio dei Ministri, conferma la proroga delle detrazioni fiscali per le spese relative agli interventi di efficientamento energetico, ristrutturazione edilizia, all’acquisto di mobili ed elettrodomestici in fase di ristrutturazione, al recupero o restauro delle facciate degli edifici e alla sistemazione a verde e realizzazione di giardini (complessivamente circa 0,5 miliardi nel 2022, 2,9 miliardi nel 2023 e 2,4 nel 2024).

Si ricorda che l’art. 16-bis del Tuir ha introdotto una detrazione Irpef pari al 36% delle spese sostenute – fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare – per taluni interventi di recupero del patrimonio edilizio, nonché volti al miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici. L’art. 1, comma 58, lettera b), n. 1), della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021), ha prorogato fino al 31 dicembre 2021 la detrazione Irpef del 50% delle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000,00 euro per unità immobiliare.

Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti soggetti all’Irpef, residenti o meno in Italia, non solo proprietari di immobili ma anche titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese. Per la precisione possono usufruirne:

  • proprietari o nudi proprietari;
  • titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
  • locatari o comodatari;
  • soci di cooperative divise e indivise;
  • imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce;
  • soggetti indicati nell’art. 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.

Hanno diritto alla detrazione, a condizione che sostengano le spese e siano intestatari di bonifici e fatture:

  • il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado);
  • il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge;
  • il componente dell’unione civile;
  • il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016.

Ministero dell’Economia e Finanza

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