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Immobili adibiti ai servizi portuali: emanato il decreto sui ristori ai Comuni

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È stato emanato il decreto ministeriale 22 dicembre 2020, concernente l’erogazione dei contributi previsti per il ristoro ai Comuni della perdita di gettito a seguito della riclassificazione degli immobili adibiti alle operazioni e ai servizi portuali. Il provvedimento attua l’art. 1, commi 578 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di Bilancio 2018).

Il richiamato comma 578, in particolare, dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, le banchine e le aree scoperte dei porti di rilevanza economica nazionale ed internazionale di competenza delle Autorità portuali, adibite alle operazioni e ai servizi portuali, le connesse infrastrutture stradali e ferroviarie, nonché i depositi ivi ubicati strettamente funzionali alle suddette operazioni e servizi portuali, costituiscono immobili a destinazione particolare, da censire in catasto nella categoria E/1 (“Stazioni per servizi di trasporto terrestri, marittimi ed aerei), anche qualora siano stati affidati in concessione a privati. Sono censite nella categoria E/1 anche le banchine e le aree scoperte dei medesimi porti adibite al servizio passeggeri, compresi i crocieristi.

Ai sensi del successivo comma 579, a decorrere dal 1° gennaio 2019 gli intestatari degli immobili di cui sopra, o i loro concessionari, possono presentare atti di aggiornamento per la revisione del classamento degli immobili stessi, censiti in categorie catastali diverse dalla E/1.

Il comma 581 precisa che tra le unità immobiliari censite nella categoria catastale E/1 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato oppure ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale.

Il comma 580 della medesima norma, infine, stabilisce i criteri e le modalità di accertamento delle dichiarazioni relative alle cosiddette “nuove costruzioni”, ex art. 28 del Regio Decreto-legge n. 652/1939, presentate in Catasto nel corso del 2019 e relative agli immobili indicati dal precedente comma 578. Per tali dichiarazioni la revisione del classamento degli immobili dichiarati, con attribuzione agli stessi della categoria catastale E/1, doveva essere effettuata d’ufficio entro il 31 marzo 2020.

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