Impatriati, ai fini dell’accesso al regime speciale rileva la “continuità” tra le due attività lavorative
Il regime speciale previsto per gli impatriati non spetta nell’ipotesi di distacco all’estero con successivo rientro, in presenza del medesimo contratto e presso il medesimo datore di lavoro; nel caso in cui, invece, l’attività lavorativa svolta dall’impatriato costituisca una “nuova” attività lavorativa, in virtù della sottoscrizione di un nuovo contratto di lavoro diverso dal contratto in essere in Italia prima del distacco, e quindi l’impatriato assuma un ruolo aziendale differente rispetto a quello originario, lo stesso potrà accedere al beneficio a decorrere dal periodo d’imposta in cui ha trasferito la residenza fiscale in Italia.
L’agevolazione non è comunque applicabile nel caso in cui il soggetto, pur in presenza di un “nuovo” contratto per l’assunzione di un “nuovo” ruolo aziendale al momento dell’impatrio, rientri in una situazione di “continuità” con la precedente posizione lavorativa svolta in Italia prima dell’espatrio. Ciò accade ad esempio quando i termini e le condizioni contrattuali, indipendentemente dal “nuovo” ruolo aziendale e dalla relativa retribuzione, rimangono di fatto immutati al rientro presso il datore di lavoro in virtù di intese di varia natura, quali la sottoscrizione di clausole inserite nelle lettere di distacco o negli accordi con cui viene conferito un nuovo incarico aziendale, dalle quali si evince che, sotto il profilo sostanziale, continuano ad applicarsi le originarie condizioni contrattuali in essere prima dell’espatrio.
Costituiscono indice di una situazione di continuità sostanziale:
- il riconoscimento di ferie maturate prima del nuovo accordo contrattuale;
- il riconoscimento dell’anzianità dalla data di prima assunzione;
- l’assenza del periodo di prova;
- clausole volte a non liquidare i ratei di tredicesima (ed eventuale quattordicesima) maturati nonché il trattamento di fine rapporto al momento della sottoscrizione del nuovo accordo;
- clausole in cui si prevede che alla fine del distacco, il lavoratore distaccato sarà reinserito nell’ambito dell’organizzazione dell’azienda distaccante e torneranno ad applicarsi i termini e le condizioni di lavoro presso l’azienda di appartenenza in vigore prima del distacco.
Diversamente, qualora le condizioni oggettive del nuovo contratto (prestazione di lavoro, termine, retribuzione) richiedano un nuovo rapporto obbligatorio in sostituzione di quello precedente, con nuove ed autonome situazioni giuridiche cui segua un mutamento sostanziale dell’oggetto della prestazione e del titolo del rapporto, l’impatriato potrà accedere al beneficio fiscale in esame.
Le precisazioni sin qui illustrate, fornite dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare 28 dicembre 2020, n. 33/E, sono state ora confermate con la Risposta all’istanza di interpello 18 gennaio 2021, n. 42.