“Impatriati”, incentivi subordinati alla discontinuità rispetto alla precedente posizione lavorativa
Con la Risposta all’istanza di interpello 11 dicembre 2019, n. 510, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in merito all’ambito applicativo del regime speciale per i lavoratori impatriati, di cui all’art. 16 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147. Com’è noto, tale norma prevede che i redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 50%. L’agevolazione consiste, quindi, in una riduzione della base imponibile dei redditi predetti che, pertanto, concorrono alla formazione del reddito complessivo del contribuente nella misura del 50%.
Nello specifico, l’Agenzia ha chiarito che affinché l’agevolazione in esame possa essere riconosciuta, occorre che il rimpatrio in Italia si ponga in discontinuità rispetto alla precedente posizione lavorativa.
In materia si ricorda inoltre che:
- il decreto “Crescita” (D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58) ha introdotto importanti modifiche alla disciplina sugli “impatriati” (art. 16 del citato D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147) e al regime sul “rientro dei cervelli” (art. 44, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modifiche dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122). In particolare:
- passa dal 50 al 70% la riduzione dell’imponibile per i soggetti che trasferiscono la residenza in Italia dal 2020;
- si semplificano le condizioni richieste per accedere al regime fiscale di vantaggio;
- si estendono le agevolazioni anche ai lavoratori che avviano un’attività d’impresa a partire dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2020;
- in presenza di determinate condizioni, si introducono ulteriori agevolazioni fiscali per ulteriori cinque periodi d’imposta;
- regole ad hoc sono previste per i docenti e ricercatori che trasferiscono la residenza in Italia dal 2020, nonché per i ricercatori universitari;
- con la Risposta all’istanza di interpello 18 luglio 2019, n. 272, l’Agenzia delle Entrate aveva chiarito che:
- le modifiche apportate al regime degli “impatriati” dall’art. 5 del richiamato D.L. 30 aprile 2019, n. 34, si applicano “a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto” e quindi per i soggetti che acquisiscono la residenza fiscale in Italia a partire dal periodo d’imposta 2020;
- per effetto dell’art. 16, comma 3, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147, il contribuente fruisce dell’agevolazione dal periodo d’imposta in cui acquisisce la residenza fiscale e per i quattro periodi d’imposta successivi; tuttavia, è stata prevista l’estensione a ulteriori periodi d’imposta in cui il soggetto, a determinate condizioni, può continuare a godere dell’agevolazione in esame.