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Imposta sui servizi digitali: pronto il modello di dichiarazione

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È stato approvato, con le relative istruzioni, il nuovo modello Dst (Digital services tax), utilizzabile ai fini:

  1. della comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi all’imposta sui servizi digitali dovuta e versata per il 2020;
  2. della richiesta di rimborso delle eventuali eccedenze, nonché ai fini del riporto del credito all’anno successivo.

Al riguardo si precisa quanto segue:

  • sono tenuti a presentare la dichiarazione i soggetti esercenti attività d’impresa che, nel corso dell’anno solare precedente a quello in cui sorge il presupposto impositivo, realizzano ovunque nel mondo, singolarmente o congiuntamente a livello di gruppo, un ammontare complessivo di ricavi non inferiore a 750 milioni di euro e, nel medesimo periodo, sempre singolarmente o congiuntamente a livello di gruppo, un ammontare di ricavi da servizi digitali non inferiore a 5.500.000 euro in Italia;
  • in caso di designazione, la società del gruppo designata assolve al predetto obbligo per ciascuna società designante;
  • il D.L. 15 gennaio 2021, n. 3, ha disposto il rinvio del termine, di cui all’art. 1, comma 42, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 – legge di Bilancio 2019):
    – per i versamenti dovuti per il 2020, dal 16 febbraio al 16 marzo 2021;
    – per la presentazione della relativa dichiarazione, dal 31 marzo 2021 al 30 aprile 2021. Si ricorda che: con il Provvedimento direttoriale 15 gennaio 2021, n. 13185 l’Agenzia delle Entrate ha disciplinato il tributo in esame, in attuazione dell’art. 1, commi da 35 a 50, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019), successivamente modificato dall’art. 1, comma 678, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020);
  • i soggetti passivi dell’imposta provvedono mediante il proprio codice fiscale rilasciato dall’amministrazione finanziaria italiana, mentre i soggetti passivi non residenti che non siano in possesso del codice fiscale devono richiederne l’attribuzione all’Agenzia delle Entrate utilizzando i modelli già in uso per le persone fisiche e per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Tuttavia, se i soggetti passivi sono stabiliti in uno Stato non collaborativo e non hanno una stabile organizzazione in Italia, sono tenuti a nominare un rappresentante fiscale tra i soggetti di cui all’art. 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
  • i soggetti passivi dell’imposta sono tenuti al versamento del tributo entro il 16 febbraio dell’anno solare successivo a quello in cui sono stati realizzati i ricavi imponibili;
  • l’imposta dev’essere versata con le modalità di cui all’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

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