Imposta sulle assicurazioni, trasferibile il credito risultante dalla liquidazione annuale all’esito di scissione d’azienda
Con la Risposta all’istanza di interpello 20 gennaio 2021, n. 50, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla trasferibilità dei crediti da imposta sulle assicurazioni di cui alla Legge 29 ottobre 1961, n. 1216, in occasione di una scissione d’azienda assicurativa.
In particolare è stato precisato che l’eccedenza di imposta risultante dalla liquidazione annuale può essere trasferita all’esito della scissione d’azienda, senza le formalità di cui agli articoli 69 e 70 del R.D. 2440/1923, dalla società scissa alla beneficiaria e dalla stessa inclusa nella propria denuncia annuale per l’anno successivo, per essere conseguentemente utilizzata dalla stessa società beneficiaria. Nella fattispecie sottoposta all’esame delle Entrate, era stato peraltro precisato che, a seguito dell’operazione di riorganizzazione societaria, l’attività assicurativa prima svolta dalla società scissa è interamente svolta dalla società beneficiaria e di conseguenza la scissa non potrà più scomputare detto credito.
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha precisato inoltre quanto segue:
- ai sensi dell’art. 4 della Legge 29 ottobre 1961, n. 1216, l’imposta sulle assicurazioni trova il proprio presupposto nella corresponsione del premio assicurativo;
- dall’art. 9, comma 1-bis, della citata Legge 1216/1961, emerge che l’onere tributario derivante dal versamento dell’acconto dell’imposta sui premi assicurativi è strettamente collegato ai premi assicurativi che saranno riscossi nel corso dell’anno successivo;
- il credito derivante dal versamento dell’acconto dell’imposta sui premi assicurativi può essere trasferito al soggetto beneficiario, senza le formalità di cui agli articoli 69 e 70 del R.D. 2440/1923, con effetto nei confronti del Fisco a seguito di un’apposita comunicazione (per la quale si rinvia al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 5 febbraio 2013, n. 14723;
- il beneficiario, cui viene trasferito il portafoglio assicurativo, può scomputare tale credito dai versamenti dell’imposta sui premi.