In caso di mancata pubblicazione delle delibere Imu sul sito www.finanze.gov.it entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e le detrazioni Imu vigenti nel comune per il 2019. Alle stesse conclusioni si deve pervenire qualora il Comune non abbia mai deliberato in materia di aliquote Imu. Pertanto si applicano le seguenti aliquote:
Tali precisazioni erano state fornite dal Dipartimento delle Finanze con la Circolare 18 marzo 2020, n. 1/DF, che fornisce alcune importanti precisazioni alla luce delle novità introdotte dall’art. 1, commi da 738 a 782, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020). Nel documento si sottolineava tra l’altro quanto segue:
Si ricorda che, in linea generale, in sede di acconto il soggetto passivo Imu è tenuto a versare la metà dell’importo corrisposto nel 2019 a titolo di Imu e Tasi (per quest’ultima, quindi, si fa riferimento alla sola quota determinata ai sensi dell’art. 1, comma 681, della Legge n. 147/2013).
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