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Imu, Tari, addizionale comunale Irpef ed imposta di soggiorno: i termini per l’invio delle delibere al Mef

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Il Dipartimento delle Finanze ha fornito alcune indicazioni operative in merito all’invio delle delibere regolamentari relative alle entrate tributarie degli enti locali con riferimento al 2021.

In particolare:

TRIBUTO ADEMPIMENTO RIFERIMENTO NORMATIVO TERMINE
IMU Trasmissione (1) delle delibere di approvazione delle aliquote e dei regolamenti relativi al 2021 (3) Art. 1, comma 767, L. 160/2019 14 ottobre 2021
Pubblicazione da parte del Mef sul sito www.finanze.gov.it 28 ottobre 2021 (2)
TARI Trasmissione (1) delle delibere di approvazione delle tariffe e dei regolamenti relativi al 2021 Art. 13, comma 15-ter, D.L. 201/2011 14 ottobre 2021
Pubblicazione da parte del Mef sul sito www.finanze.gov.it 28 ottobre 2021 (2)
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF Trasmissione (1) delle delibere di approvazione delle aliquote e dei regolamenti relativi al 2021 (4) Art. 1, comma 3, D.Lgs. 360/1998

Art. 14, comma 8, D.Lgs. 23/2011

20 dicembre 2021
Pubblicazione da parte del Mef sul sito www.finanze.gov.it 20 dicembre 2021 (2)
IMPOSTA di SOGGIORNO (5) Trasmissione (1) delle delibere di approvazione delle tariffe e dei regolamenti adottati negli anni precedenti Art. 2, comma 7, D.M. 11 novembre 2020 31 marzo 2021 (7)
Pubblicazione da parte del Mef sul sito www.finanze.gov.it Entro i successivi 15 giorni lavorativi (2) (6)
CANONE di CONCESSIONE PUBBLICITARIA (8) Tali dati non devono essere trasmessi al Mef e non vengono pubblicati sul sito www.finanze.gov.it Art. 1, comma 816, L. 160/2019
(1) Mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale.
(2) La pubblicazione entro tale ultimo termine costituisce condizione di efficacia degli atti; in assenza, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nel 2020.
(3) Occorre inserire il testo dell’atto e non il prospetto delle aliquote.
(4) Devono essere trasmessi, oltre al testo della delibera, i dati da essa risultanti utilizzando, a seconda del sistema di aliquote adottato dal comune, una delle seguenti modalità:

  • aliquota unica senza esenzione;
  • aliquota unica con esenzione;
  • pluralità di aliquote senza esenzione;
  • pluralità di aliquote con esenzione;
  • aliquota unica con esenzioni specifiche;
  • pluralità di aliquote con esenzioni specifiche;
  • gestione casi specifici.

(5) Tali regole si applicano anche al contributo di sbarco.
(6) Tali atti producono effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione.
(7) Tale termine si applica ai Comuni che hanno istituito l’imposta di soggiorno e il contributo di sbarco prima dell’anno di imposta 2020 e che non hanno sinora trasmesso i relativi atti.
(8) Tali regole si applicano anche al canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all’art. 1, comma 837 , della Legge 160/2019.

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