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In Gazzetta il “Decreto Dignità”

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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. 12 luglio 2018, n. 87 (“Decreto Dignità”), che era stato approvato nei giorni scorsi dal Consiglio dei Ministri e contenente misure in materia di lavoro (con particolare riferimento alla disciplina dei contratti a termine) e fisco. Sotto quest’ultimo profilo si prevede tra l’altro che i dati delle fatture emesse e ricevute nel terzo trimestre 2018, possano essere trasmessi telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro il 28 febbraio 2019, anziché entro il secondo mese successivo al trimestre; per i contribuenti che abbiano optato per l’invio a cadenza semestrale, invece, i termini sono fissati rispettivamente al 30 settembre del medesimo anno per il primo semestre e al 28 febbraio dell’anno successivo per il secondo semestre.

Si prevede inoltre che, ai fini dell’applicazione del redditometro, il decreto che individua gli elementi indicativi di capacità contributiva possa essere emanato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze dopo aver sentito l’Istat e le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori per gli aspetti riguardanti la metodica di ricostruzione induttiva del reddito complessivo in base alla capacità di spesa e alla propensione al risparmio dei contribuenti.

Si segnalano infine le norme dirette a contrastare i fenomeni di delocalizzazione da parte delle imprese che hanno beneficiato di contributi pubblici. In particolare:

  1. in caso di delocalizzazione dell’attività economica o di un’attività analoga o di una loro parte per la quale siano stati concessi aiuti di Stato per l’effettuazione di investimenti produttivi, l’impresa beneficiaria decade dal beneficio concesso ed è assoggettata a sanzioni pecuniarie di importo da due a quattro volte quello del beneficio fruito;
  2. la norma si applica quando la delocalizzazione avvenga in Stati non appartenenti all’Unione europea, ad eccezione dei Paesi aderenti allo Spazio economico europeo, e nei confronti di imprese beneficiarie di tutti gli aiuti di Stato agli investimenti, indipendentemente dalla relativa forma (contributo, finanziamento agevolato, garanzia, aiuti fiscali, ecc.);
  3. l’impresa è tenuta a mantenere per cinque anni le attività economiche che hanno beneficiato del sostegno pubblico;
  4. la norma si applica a prescindere dall’impatto della delocalizzazione sull’occupazione.

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