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In Gazzetta il decreto “Semplificazioni” convertito in legge. Novità per il Superbonus

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E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto “Semplificazioni” (D.L. 31 maggio 2021, n. 77), nel testo definitivo risultante dalle modifiche apportate dalla legge di conversione (Legge 29 luglio 2021, n. 108 ). Tra le novità più interessanti si segnalano le misure finalizzate a favorire l’efficientamento energetico degli edifici che modificano, semplificandola, la disciplina del Superbonus di cui all’art. 119 del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77).

DECRETO “SEMPLIFICAZIONI”: NUOVE NORME sul SUPERBONUS 110% e ALTRE NOVITÀ

VIA (VALUTAZIONE di IMPATTO AMBIENTALE)

Il decreto-legge prevede la riduzione dei tempi richiesti per la valutazione di impatto ambientale dei progetti che rientrano nel PNRR, di quelli finanziati dal fondo complementare e dei progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC). La durata massima della procedura sarà di 130 giorni.

SUPERBONUS 110%

Barriere architettoniche
Viene stabilito che la detrazione al 110% si applica anche per gli interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni, che vengono realizzati congiuntamente a quelli antisismici estendendo, così, anche a questo tipo di interventi, le agevolazioni già previste in materia di efficientamento energetico.

Immobili Onlus, OdV e Aps
Introdotta una norma secondo cui il limite di spesa ammesso al Superbonus, previsto per le singole unità immobiliari, è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell’immobile oggetto degli interventi di efficientamento energetico, di miglioramento o di adeguamento antisismico (previsti ai commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 6, 7 e 8 dell’art. 119 del D.L. n. 34/2020) e la superficie media di un’unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall’OMI (Osservatorio del mercato immobiliare), per le Onlus, OdV e Aps in possesso dei seguenti requisiti:

  1. svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali e i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica;
  2. siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito. Il titolo di comodato d’uso gratuito è idoneo all’accesso alle detrazioni in esame se il contratto è stato regolarmente registrato in data certa anteriore al 1° giugno 2021.

Comunicazione d’inizio lavori asseverata (CILA)
Si prevede che gli interventi per l’efficientamento energetico e antisismico, con esclusione di quelli che comportano demolizione e ricostruzione, costituiscono manutenzione straordinaria e siano realizzabili mediante Comunicazione d’inizio lavori asseverata, di cui all’art. 6-bis del D.P.R. n. 380/2001. Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967.

Ai fini della presentazione della CILA non è richiesta l’attestazione dello stato legittimo in conformità alla modulistica unica standardizzata adottata ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 126. Per gli interventi previsti dalla disciplina in commento, la decadenza dal beneficio fiscale previsto all’art. 49 del D.P.R. n. 380/2001 opera nei seguenti casi:

  1. mancata presentazione della CILA;
  2. interventi realizzati in difformità dalla CILA;
  3. assenza dell’attestazione dei dati;
  4. non corrispondenza al vero delle attestazioni.

È fatta salva ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento.

Ulteriori semplificazioni

Viene ulteriormente modificata la disciplina del Superbonus, di cui all’art. 119 del D.L. n. 34/2020. In particolare si stabilisce che:

  • gli interventi di dimensionamento del cappotto termico e del cordolo sismico non concorrono al conteggio della distanza e dell’altezza, in deroga alle norme sulle distanze minime di cui all’art. 873 del codice civile;
  • le violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente alla irregolarità od omissione riscontrata. Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell’ambito dei controlli siano rilevanti ai fini dell’erogazione degli incentivi, la decadenza dal beneficio si applica limitatamente al singolo intervento oggetto di irregolarità od omissione;
  • nel caso di acquisto di immobili sottoposti agli interventi del 110%, viene esteso da 18 a 30 mesi il termine per fissare la residenza nel nuovo immobile acquistato senza perdere i benefici fiscali legati all’acquisto;
  • esteso da 18 mesi a 30 mesi anche il termine per la cessione dei fabbricati interamente demoliti e ricostruiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, ai fini della fruizione delle detrazioni previste per l’acquisto di case antisismiche;
  • vengono considerati manutenzione straordinaria ed eseguiti mediante CILA (Comunicazione di inizio lavori asseverata) anche gli interventi che riguardino “le parti strutturali degli edifici o i prospetti”;
  • per gli interventi di “edilizia libera” ai sensi del Testo Unico Edilizia (art. 6, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) nella CILA è richiesta la sola descrizione dell’intervento. La norma precisa inoltre che in caso di varianti in corso d’opera queste sono comunicate a fine lavori e costituiscono integrazione della CILA presentata e che non è richiesta, alla conclusione dei lavori, la Scia (Segnalazione certificata di inizio attività).

STRUTTURE TURISTICHE – INTERVENTI EDILIZI

La costruzione, gli interventi di modifica, potenziamento o rifacimento totale o parziale delle strutture ricettive, come definite dalle leggi regionali, nonché le opere connesse a tali interventi e la realizzazione delle infrastrutture indispensabili all’attività delle predette strutture ricettive sono soggetti a un’autorizzazione unica rilasciata dalla Regione o Provincia autonoma competente.

FONTI RINNOVABILI

Prevista una semplificazione delle procedure autorizzative in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili, impianti di biogas e di biometano, installazione di infrastrutture energetiche, impianti di produzione e accumulo di energia elettrica e bonifica dei siti contaminati.

SUBAPPALTO

Fino al 31 ottobre 2021, in deroga alle norme in vigore che prevedono un limite del 30%, il subappalto non può superare la quota del 50% dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Sono comunque vietate l’integrale cessione del contratto di appalto e l’affidamento a terzi della integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni che ne sono oggetto, così come l’esecuzione prevalente delle lavorazioni ad alta intensità di manodopera.

Inoltre, dal 1° novembre 2021, sarà rimosso ogni limite quantitativo al subappalto, ma le stazioni appaltanti indicheranno nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni che devono essere eseguite obbligatoriamente a cura dell’aggiudicatario in ragione della loro specificità.

START-UP e PMI INNOVATIVE – VALIDITÀ ATTI COSTITUTIVI REDATTI in MODALITÀ DIGITALE

Restano validi ed efficaci gli atti costitutivi, gli statuti e loro successive modificazioni delle società start-up innovative di cui all’art. 25, comma 2, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in Legge 17 dicembre 2012, n. 221, costituite in forma di società a responsabilità limitata, anche semplificata, depositati presso l’ufficio del registro delle imprese alla data di entrata in vigore presente della legge di conversione e redatti con le modalità alternative all’atto pubblico, ai sensi dell’art. 4, comma 10-bis, del D.L. 24 gennaio 2015, n. 3, convertito in Legge 24 marzo 2015, n. 33, e del D.M. 17 febbraio 2016. Le medesime società conservano conseguentemente l’iscrizione nel registro delle imprese.

Fino all’adozione delle nuove misure concernenti l’uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario, alle modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto deliberate dalle predette società dopo il 31 luglio 2021, si applica la disciplina di cui all’art. 2480 del codice civile.

TERZO SETTORE – PROROGA ADEGUAMENTI STATUTARI con MODALITÀ SEMPLIFICATA

Prorogato di un anno, al 31 maggio 2022, il termine per l’adeguamento degli statuti di Onlus, Odv e Aps alla riforma del Terzo settore con modalità semplificata, di cui all’art. 101, comma 2, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Gli enti potranno avvalersi delle maggioranze semplificate dell’assemblea per approvare le modifiche statutarie obbligatorie “di mero adeguamento” alle disposizioni del Codice del terzo settore.

DONNE e GIOVANI – INSERIMENTO AL LAVORO

Le aziende, anche di piccole dimensioni (sopra i 15 dipendenti) che partecipano alle gare per le opere del PNRR e del Fondi complementari e che risultino affidatarie dei contratti hanno l’obbligo di presentare un rapporto sulla situazione del personale in riferimento all’inclusione delle donne nelle attività e nei processi aziendali.

In caso di violazione dell’obbligo, è prevista l’applicazione di penali e l’impossibilità di partecipare per 12 mesi a ulteriori procedure.

Inoltre, nei bandi di gara saranno riconosciuti punteggi aggiuntivi per le aziende che utilizzano strumenti di conciliazione vita-lavoro, che si impegnino ad assumere donne e giovani sotto i 35 anni, che nell’ultimo triennio abbiano rispettato i principi di parità di genere e adottato misure per promuovere pari opportunità per i giovani e le donne nelle assunzioni, nei livelli retributivi e degli incarichi apicali.

Salve motivate ragioni, le stazioni appaltanti includono nel bando l’obbligo del partecipante alla gara di riservare a giovani e donne una quota delle assunzioni necessarie per eseguire il contratto.

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