In Gazzetta il nuovo Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD)
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È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Presidente del Consiglio che approva il nuovo MUD (modello unico di dichiarazione ambientale), in sostituzione di quello approvato con il D.P.C.M. 24 dicembre 2018.
Al riguardo si precisa quanto segue:
- il nuovo modello – predisposto alla luce delle recenti norme Ue – dovrà essere utilizzato per le dichiarazioni da presentare entro il 30 aprile di ogni anno con riferimento all’anno precedente, come disposto dalla Legge 25 gennaio 1994, n. 70;
- ai fini dell’accesso alle informazioni contenute nel MUD si applica il D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 195;
- considerato che il richiamato D.P.C.M. 23 dicembre 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 16 febbraio 2021, il termine per la presentazione della dichiarazione slitta dal 30 aprile 2021 al 16 giugno 2021;
- ai sensi dell’art. 2 della Legge 25 gennaio 1994, n. 70, il modello dev’essere presentato alla Camera di Commercio territorialmente competente, la quale provvederà poi a trasmetterlo alle diverse amministrazioni per le parti di rispettiva competenza, nonché ad Unioncamere;
- dev’essere presentato un MUD per ogni unità locale. Per unità locale si intende la sede presso la quale il dichiarante ha detenuto i rifiuti oggetto della dichiarazione, in relazione alle attività ivi svolte (produzione, deposito preliminare, messa in riserva, recupero/smaltimento, deposito definitivo);
- i MUD sono due se nel corso dell’anno di riferimento muta uno solo di questi elementi:
- dichiarante (identificato dal codice fiscale dell’impresa);
- sito dove viene svolta l’attività (indirizzo dell’unità locale);
- il MUD è unico se nel corso dell’anno di riferimento muta uno di questi elementi:
- ragione sociale dell’impresa dichiarante;
- sede Legale;
- le violazioni sanzionate sono le seguenti:
- soggetti che non effettuano la comunicazione o la effettuano in modo incompleto o inesatto: da 2.600,00 a 15.500,00 euro;
- se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine: da 26,00 a 160,00 euro;
- se le indicazioni sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute: da 260,00 a 1.550,00 euro.
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