È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 10 giugno 2020, n. 48, che recepisce la Direttiva Ue n. 2018/844, in materia di prestazioni energetiche nell’edilizia. Il provvedimento, in particolare:
Per effetto del nuovo provvedimento, per “impianto termico” si intende l’impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate. Per “sistema o impianto di climatizzazione invernale” o “impianto di riscaldamento”, invece, si intende il complesso di tutti i componenti necessari a un sistema di trattamento dell’aria, attraverso il quale la temperatura è controllata o può essere aumentata.
La richiamata Direttiva Ue n. 2018/844 modifica la Direttiva n. 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e la Direttiva n. 2012/27/UE sull’efficienza energetica.
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