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In Gazzetta le nuove regole sulle verifiche antiriciclaggio

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E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 60, il quale – in attuazione della Direttiva n. 2016/2258 – disciplina l’accesso da parte delle Autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio.

Il provvedimento, in particolare, dispone quanto segue:

  1. i servizi di collegamento istituiti per fornire alle autorità richiedenti degli altri Stati membri elementi utili per lo scambio di informazioni, potranno non soltanto utilizzare i dati contenuti nell’anagrafe tributaria o acquisiti dall’Agenzia delle Entrate nel corso di accertamenti e verifiche fiscali, ma anche accedere ai dati e alle informazioni sulla titolarità effettiva di trust e di persone giuridiche, contenuti nell’apposita sezione del Registro delle imprese;
  2. Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza potranno accedere ai documenti e alle informazioni acquisiti nell’ambito degli adempimenti di adeguata verifica della clientela conservati dai soggetti tenuti a tale obbligo, tra i quali i professionisti. Si ricorda che la richiamata Direttiva n. 2016/2258 aveva apportato modifiche alla Direttiva n. 2011/16/Ue.

Le disposizioni del predetto decreto si applicano alle richieste di accesso alle informazioni formulate dalla Guardia di finanza e dall’Agenzia delle entrate a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Si ricorda che nelle scorse settimane la Ragioneria Generale dello Stato aveva diffuso l’applicativo SIAR (Segnalazioni Infrazioni Anti Riciclaggio), predisposto per consentire una migliore gestione delle segnalazioni in materia di antiriciclaggio tra le Ragionerie Territoriali, gli istituti bancari e finanziari, nonché tutti gli altri soggetti obbligati a tali comunicazioni ai sensi dell’art. 51, comma 1, del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.

Come spiegato nelle schede di presentazione del progetto, il SIAR permette:

  1. la semplificazione e la standardizzazione della procedura di invio delle segnalazioni;
  2. l’immediata ricezione delle segnalazioni da parte delle Ragionerie Territoriali dello Stato e contemporanea notifica al Soggetto segnalatore;
  3. una maggiore trasparenza in relazione all’avvio del procedimento; d. la digitalizzazione dell’intero processo.

Questa la procedura di adesione:

  • i soggetti segnalatori sono tenuti a presentare una richiesta formale di adesione alla modalità di invio telematico compilando un apposito modulo presente sul sito;
  • il modulo dovrà essere firmato digitalmente dal richiedente e inviato all’indirizzo di posta elettronica indicato nel modulo stesso;
  • l’accettazione della richiesta formale di adesione da parte dell’Amministrazione consentirà al soggetto richiedente di ricevere le credenziali personali per accedere al sistema.

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