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Indennità Covid: domande fino al 31 maggio

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Prorogato dal 30 aprile al 31 maggio 2021 il termine per la presentazione delle domande per l’assegnazione del cd. “bonus 2.400 euro” a sostegno di alcune categorie lavorative colpite dall’emergenza epidemiologica da Covid, in attuazione dell’art. 10 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 (decreto “Sostegni”). Lo ha annunciato l’Inps con un Comunicato Stampa del 19 aprile 2021   , informando altresì che la procedura per l’acquisizione delle domande sarà attiva entro questa settimana sul portale dell’Istituto previdenziale.

Con la circolare n. 65 , pubblicata in pari data, l’Inps ha inoltre fornito i chiarimenti in merito alla tempistica e alle modalità per la presentazione delle nuove domande e sul regime di incumulabilità e incompatibilità tra la predetta indennità e le altre prestazioni previdenziali.

In proposito si ricorda che l’art. 10, comma 1 , del D.L. n. 41/2021 ha previsto l’erogazione di una indennità una tantum di importo pari a 2.400 euro a favore dei soggetti già beneficiari dell’indennità di cui agli artt. 15 e 15-bis del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. In particolare:

  • i lavoratori stagionali e i lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • i lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
  • i lavoratori intermittenti;
  • i lavoratori autonomi occasionali;
  • i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
  • i lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • i lavoratori dello spettacolo.

Le predette categorie di lavoratori, che hanno già fruito delle indennità di cui agli artt. 15 e 15-bis del D.L. n. 137/2020, non devono presentare una nuova domanda ai fini della fruizione dell’indennità una tantum di cui all’art. 10, comma 1 , del decreto “Sostegni”, ma la stessa è erogata dall’Istituto ai beneficiari con le modalità indicate dagli stessi per il pagamento delle indennità già erogate.

I lavoratori che non siano stati già beneficiari delle indennità di cui agli artt. 15 e 15-bis del D.L. n. 137/2020, possono presentare domanda all’Inps per la fruizione dell’indennità onnicomprensiva di cui all’art. 10, commi 2 , 3 , 5 e 6 , del D.L. n. 41/2021, esclusivamente in via telematica, entro il 31 maggio 2021, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Enti di Patronato nel sito internet dell’INPS. In alternativa al portale web, le indennità possono essere richieste tramite il servizio di Contact Center integrato.

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