Interessi dello 0,165% per il pagamento differito dei diritti doganali
Per il periodo dal 13 luglio 2022 al 12 gennaio 2023 è stato fissato nella misura dello 0,165 per cento annuo il saggio di interesse da applicare ai pagamenti differiti dei diritti doganali, effettuati oltre i 30 giorni. Lo ha stabilito il decreto , datato 20 settembre 2022, che il Ministero dell’Economia e delle Finanze emana con cadenza semestrale, in attuazione dell’art. 79 del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (Testo Unico in materia doganale).
Si ricorda che la disposizione citata – successivamente sostituita dall’art. 5, comma 2, della Legge 25 luglio 2000, n. 213 – prevede che, ai fini della determinazione della misura degli interessi per il pagamento differito dei diritti doganali, rilevi il rendimento netto dei Bot a tre mesi.
Come precisato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con la Nota 5 aprile 2016, n. 39641 /RU, e la Circolare 19 aprile 2016, n. 8/D – e successivamente ribadito con laNota 5 aprile 2017, n. 41065/RU, e con la Nota 9 aprile 2019, n. 40131/RU – il tasso di interesse di cui al richiamato art. 79 del Testo Unico delle dogane si applica esclusivamente:
- alle facilitazioni di pagamento relative alla fiscalità interna;
- per effetto dell’art. 86 del medesimo provvedimento, ai soli ritardati pagamenti della stessa fiscalità interna, con la maggiorazione di quattro punti.