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Irap, escluso dal calcolo saldo per il 2020 l’importo corrispondente alla prima rata dell’acconto

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Ai sensi dell’art. 24 del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77), le imprese e i lavoratori autonomi con un volume di ricavi/compensi non superiore a 250 milioni non sono tenuti al versamento:

  1. del saldo Irap relativo al periodo d’imposta 2019 (per tale periodo d’imposta resta fermo il versamento dell’acconto, suddiviso nelle rate previste per legge);
  2. della prima rata, pari al 40% (o al 50% per particolari categorie), dell’acconto Irap dovuto per il periodo d’imposta 2020.

L’importo corrispondente alla prima rata dell’acconto è comunque escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per il 2020. Quindi l’esclusione opera fino a concorrenza dell’importo della prima rata calcolato con il metodo storico o – se inferiore – con il metodo previsionale.

Ora, con la Circolare 19 ottobre 2020, n. 27/E , l’Agenzia delle Entrate ha chiarito ulteriormente la portata di tali disposizioni, affrontando, con esempi pratici di calcolo, alcuni aspetti della normativa attorno ai quali si registravano dubbi.

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