L’aliquota Iva del 10 per cento – riconosciuta per le attività di verifica periodica obbligatoria degli ascensori (disciplinata dal D.P.R. 162/1999) – può essere estesa a tutte le verifiche obbligatorie da effettuarsi su impianti installati in fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata. Si deve comunque trattare di interventi obbligatori per legge: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di consulenza giuridica 9 novembre 2020, n. 11.
L’aliquota Iva ridotta non spetta invece per le verifiche periodiche sulla sicurezza e l’efficienza delle attrezzature da lavoro messe a disposizione ai lavoratori dal datore di lavoro che, per il D.Lgs. 81/2008, devono essere assoggettate a controlli periodici. Si tratta infatti – ha spiegato l’Agenzia delle Entrate – di “attrezzature da lavoro” e non di impianti tecnologici al cui mantenimento in efficienza è finalizzata la manutenzione ordinaria.
Si ricorda che, con la Risposta all’istanza di consulenza giuridica 24 luglio 2019, n. 18, fu precisato che, per l’installazione, il rifacimento o l’adeguamento di ascensori, nell’ambito di lavori finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche, si applica l’aliquota Iva del 4 per cento. Al di fuori di tale ipotesi, l’installazione di ascensori in edifici esistenti a prevalente destinazione abitativa si configura quale intervento di manutenzione straordinaria soggetto ad IVA con l’aliquota del 10 per cento. Nel dettaglio, l’Agenzia confermava:
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