Nell’ambito della liquidazione Iva di gruppo, in caso di rateazione degli esiti del controllo automatizzato derivanti dal mancato versamento dell’Iva periodica, il credito Iva da versamenti omessi si costituisce nel momento e nella misura in cui vengono effettuati i pagamenti, anche se a distanza di anni: lo ha affermato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta 30 ottobre 2019, n. 449.
Al riguardo si ricorda che, nella determinazione del credito Iva annuale da indicare nel rigo VW33 della dichiarazione Iva, non si considerano i versamenti periodici omessi ma si tiene conto esclusivamente dell’Iva periodica versata, anche a seguito del ricevimento delle comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato ai sensi dell’art. 54-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. In quest’ultimo caso, qualora i versamenti siano effettuati in forma rateale, occorre indicare la quota parte d’imposta corrisposta fino alla data di presentazione della dichiarazione e comunque non oltre il termine ordinario previsto per la presentazione della stessa. Il pagamento delle rate successive, nel corso degli anni corrispondenti al piano di rateazione, comporterà l’emersione di un credito Iva da indicare in un apposito campo della dichiarazione annuale di ciascun anno di riferimento. Al riguardo si ricorda che:
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