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La Cassazione conferma la responsabilità in solido dello spedizioniere e dell’importatore

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Lo spedizioniere che sia anche rappresentante indiretto dell’importatore risponde in solido con quest’ultimo dell’obbligazione doganale per il semplice fatto di avere presentato la dichiarazione, impegnativa con riferimento all’esattezza delle indicazioni figuranti nella dichiarazione, all’autenticità dei documenti presentati e all’osservanza di tutti gli obblighi inerenti al vincolo delle merci importate al regime considerato: lo ha confermato la quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione con l’ordinanza 28 giugno 2019, n. 17496 .

Tale conclusione si fonda sul combinato disposto degli artt. 201 , comma 3, e 4 , n. 18), del Regolamento n. 2913/92/CEE, che prevede specificamente la responsabilità sia di chi, come lo spedizioniere rappresentante indiretto, fa la dichiarazione in dogana a nome proprio, sia dell’importatore, per conto del quale la dichiarazione è fatta.

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