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La Cassazione conferma la validità dell’accertamento che si limita a richiamare il pvc notificato al contribuente

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È valido l’avviso di accertamento che rinvia al pvc notificato al contribuente: lo ha ribadito la quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione con l’ordinanza 18 settembre 2020, n. 26487, depositata lo scorso 20 novembre (in tal senso si richiamano Cass. nn. 29002/2017, 24254/2015, 2907/2010, 25946/2015 e 9323/2017).

Si ricorda che, per la giurisprudenza di legittimità:

  1. l’avviso di accertamento, persino nell’ipotesi di doppia motivazione per relationem, è legittimo ove il processo verbale di constatazione richiamato nello stesso faccia a propria volta riferimento a documenti in possesso o comunque conosciuti o agevolmente conoscibili dal contribuente (Cass. 12 dicembre 2018, n. 32127);
  2. la motivazione per relationem, con rinvio alle conclusioni contenute nel verbale redatto dalla Guardia di Finanza nell’esercizio dei poteri di polizia tributaria, non è illegittima per mancanza di autonoma valutazione da parte dell’Ufficio degli elementi da quella acquisiti, significando semplicemente che l’Ufficio stesso ne ha condiviso le conclusioni ed ha così inteso realizzare una economia di scrittura che, avuto riguardo alla circostanza che si tratta di elementi già noti al contribuente, non arreca alcun pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio (Cass. 20 dicembre 2018, n. 32957, e 20 dicembre 2017, n. 30560).

Con l’ordinanza 4 giugno 2020, n. 10559, i giudici di legittimità affermarono che, nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate abbia richiamato le conclusioni del pvc già notificato al contribuente, “ha inteso realizzare una economia di scrittura che, avuto riguardo alla circostanza che si tratta di elementi già noti al contribuente, non arreca alcun pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio”. Per la Cassazione, tale conclusione è in linea con il principio generale secondo cui, nel regime introdotto dall’art. 7 della Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), l’obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche “per relationem”, ovverosia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, che siano collegati all’atto notificato, quando lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, cioè l’insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari), dell’atto o del documento, necessarie e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato la cui indicazione consente al contribuente di “individuare i luoghi specifici dell’atto richiamato nei quali risiedono le parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento”.

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