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La Cassazione conferma l’esclusione dal contraddittorio preventivo degli accertamenti Ires ed Irap

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Con l’ordinanza 17 gennaio 2019, n. 6497, depositata lo scorso 6 marzo, la quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi della questione del contraddittorio preventivo, affermando che la normativa non pone in capo all’Amministrazione fiscale un obbligo in tal senso per gli accertamenti ai fini Irpeg (e quindi Ires) ed Irap: si tratta infatti di tributi assoggettati esclusivamente alla normativa nazionale, vertendosi in ambito di indagini cosiddette “a tavolino”.

La pronuncia in commento appare in linea con quanto precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la pronuncia 9 dicembre 2015, n. 24823.

Per la giurisprudenza di legittimità, infatti, in materia di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, soltanto per i tributi “armonizzati” – quali ad esempio l’Iva – l’Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l’invalidità dell’atto, purché il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa.

Per i tributi “non armonizzati”, invece, nell’attuale normativa non si rinviene un vincolo analogo, per cui esso si applica soltanto nelle ipotesi in cui risulti sancito specificatamente.

È stato inoltre affermato che nell’ambito degli avvisi di rettifica in materia doganale non è applicabile l’art. 12, comma 7, della Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), rilevando invece la normativa speciale contenuta nell’art. 11 del D.Lgs. 8 novembre 1990, n. 374, preordinato a garantire al contribuente un contraddittorio pieno in un momento comunque anticipato rispetto all’impugnazione in giudizio di tali avvisi (in tal senso si richiamano le pronunce della Corte di Cassazione nn. 23669/2018 e 15032/2014).

La Corte di Giustizia Ue, infine, ha precisato che:

  1. “il diritto di ogni persona di essere ascoltata prima dell’adozione di qualsiasi decisione che possa incidere in modo negativo sui suoi interessi deve essere interpretato nel senso che i diritti della difesa del destinatario di un avviso di rettifica dell’accertamento, adottato dall’autorità doganale in mancanza di una previa audizione dell’interessato, non sono violati se la normativa nazionale che consente all’interessato di contestare tale atto nell’ambito di un ricorso amministrativo si limita a prevedere la possibilità di chiedere la sospensione dell’esecuzione di tale atto fino alla sua eventuale riforma rinviando all’articolo 244 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2000, senza che la proposizione di un ricorso amministrativo sospenda automaticamente l’esecuzione dell’atto impugnato, dal momento che l’applicazione dell’articolo 244, secondo comma, di detto egolamento da parte dell’autorità doganale non limita la concessione della sospensione dell’esecuzione qualora vi siano motivi di dubitare della conformità della decisione impugnata con la normativa doganale o vi sia da temere un danno irreparabile per l’interessato”;
  2. la violazione del diritto di essere ascoltati “determina l’annullamento del provvedimento adottato al termine del procedimento amministrativo di cui trattasi soltanto se, in mancanza di tale irregolarità, tale procedimento avrebbe potuto comportare un risultato diverso” (sentenza 20 dicembre 2017, causa C- 276/16).

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