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La Cassazione precisa quando l’atto destinato all’erede può essere notificato al domicilio del contribuente deceduto

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Ai sensi dell’art. 65, comma 4, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, l’Ufficio può notificare gli atti intestati al contribuente deceduto agli eredi “impersonalmente e collettivamente” nell’ultimo domicilio dello stesso ed è efficace nei confronti degli eredi che, almeno 30 giorni prima, non abbiano comunicato all’Agenzia delle Entrate territorialmente competente (in base al domicilio fiscale del dante causa) le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale.

Tale comunicazione può essere presentata direttamente all’Ufficio oppure trasmessa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ritiene che sia posto a carico degli eredi un onere di informazione che se non assolto dispensa l’Amministrazione fiscale dalla ricerca specifica e individuale di ciascun erede, quale che sia il tempo trascorso dall’apertura della successione (in tal senso si richiamano le ordinanze della Corte di Cassazione 17 dicembre 2013, n. 28192 e 16 novembre 2015, n. 23416).

Ne deriva che in tema di accertamento e di riscossione delle imposte sui redditi, in caso di decesso del contribuente, qualora gli eredi non abbiano provveduto – almeno 30 giorni prima – alla comunicazione prescritta dal richiamato art. 65, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973, la notifica è legittimamente effettuata collettivamente ed impersonalmente presso l’ultimo domicilio del de cuius; tale principio è stato ora confermato dalla quinta sezione tributaria della Suprema Corte con l’ordinanza 27 febbraio 2019, n. 8196, depositata lo scorso 22 marzo.

Si ricorda inoltre che per la Corte di Cassazione, in caso di morte della parte, intervenuta dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado e prima della notifica della stessa, effettuata ad istanza degli eredi, l’appello deve essere proposto nei confronti di questi e non contro la parte originaria.

Qualora ciò non avvenga – in quanto l’impugnazione sia stata proposta nei confronti della persona deceduta – la notificazione è affetta da nullità ai sensi dell’art. 164, comma 1, del codice di procedura civile, per omissione del requisito stabilito dall’art. 163, comma 3, n. 2), del medesimo codice.

Tale nullità, tuttavia, è sanata a seguito della costituzione degli eredi, ai sensi dell’art. 164, comma 3, c.p.c., restando salvi – con efficacia ex tunc – gli effetti sostanziali e processuali della domanda.

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