A seguito della presentazione della domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, l’Ufficio è tenuto a disporre la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato senza la necessità di un’apposita istanza da parte del contribuente.
L’Ufficio, in particolare, comunicherà all’agente della riscossione la sospensione della riscossione relativamente alle iscrizioni a ruolo già effettuate e ai carichi già affidati, e non procederà ad ulteriori affidamenti o iscrizioni a ruolo.
Tale regola è stata confermata nei giorni scorsi dall’Agenzia delle Entrate nel corso di una videoconferenza organizzata dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
Si ricorda che alla misura in esame – disciplinata dall’art. 6 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modifiche dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136– sono ammesse le controversie tributarie:
Sono invece escluse dalla definizione le controversie:
Ai fini della sanatoria in commento, in caso di soccombenza dell’Agenzia delle Entrate nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data del 24 ottobre 2018, dev’essere versato un importo pari:
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